Notifica PEC della sentenza e decorrenza del termine breve di appello (Cons. Stato n. 8721 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la notificazione della sentenza a mezzo posta elettronica certificata, eseguita ad istanza anche di una sola delle parti, fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per la proposizione dell’appello nei confronti di tutte le altre parti, a parti rovesciate comprese. La notificazione PEC costituisce mezzo ordinario di notificazione degli atti in materia civile e amministrativa, senza necessità di autorizzazione presidenziale. L’appello notificato oltre il termine breve è irricevibile in quanto tardivo. La presentazione di una nuova istanza di permesso di costruire non integra il caso eccezionale che consente il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.

Il Fatto

I ricorrenti avevano impugnato davanti al TAR Basilicata il diniego di sanatoria su un corpo di fabbrica di un complesso immobiliare, l’ingiunzione a demolire relativa ad altri corpi e il silenzio rifiuto sulla nuova istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, oltre al parere contrario della Soprintendenza sulla sanatoria paesaggistica. Con sentenza 1° luglio 2020, n. 428 i ricorsi riuniti erano stati respinti, sulla base di una consulenza tecnica che aveva accertato incrementi di superficie e volumetria non coperti da titolo.

Gli originari ricorrenti propongono appello. La difesa dell’amministrazione eccepisce in via preliminare la tardività del gravame, poiché la sentenza era stata notificata a mezzo PEC ai difensori il 24 settembre 2020, con conseguente scadenza del termine breve il 23 novembre 2020, mentre l’appello era stato notificato solo il 1° febbraio 2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio avanzata in vista dell’udienza. Oggetto della controversia sono dinieghi di sanatoria e atti demolitori, provvedimenti che esulano dalla disponibilità delle parti e non possono essere incisi dalle nuove determinazioni comunali. La presentazione di una diversa richiesta di permesso di costruire non integra il caso eccezionale richiesto dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.

Passando all’esame dell’appello, la Sezione ritiene l’eccezione di tardività preliminare e assorbente. L’art. 92 cod. proc. amm. fissa il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza; solo in difetto di notificazione opera il termine semestrale dalla pubblicazione. Dagli atti risulta che la sentenza era stata notificata dall’Avvocatura distrettuale in copia informatica, ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994 e dell’art. 55 della legge n. 69/2009, all’indirizzo PEC dei difensori degli appellanti e del Comune.

La difesa degli appellanti non ha fornito alcuna controdeduzione sul punto, sicché la circostanza è incontestata. Richiamando Cass. civ., Sez. II, n. 32232 del 2023, il Consiglio di Stato ribadisce che la notifica eseguita ad istanza di una sola parte segna l’inizio della decorrenza del termine breve anche contro tutte le altre, e che ciò vale a parti rovesciate, dove l’amministrazione intimata ha notificato ai ricorrenti e al cointeressato Comune.

Quanto all’idoneità della notifica PEC, la Sezione richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 1272 del 2018 e l’Adunanza Plenaria n. 6 del 2017, che ha ritenuto pienamente operanti le disposizioni della legge n. 53/1994 anche prima del d.P.C.M. n. 40/2016 e indipendentemente dall’autorizzazione presidenziale di cui all’art. 52, comma 2, cod. proc. amm. La notifica PEC di una sentenza impugnabile rientra tra gli atti in materia civile e amministrativa; l’art. 48 del d.lgs. n. 82/2005 equipara la trasmissione telematica alla notificazione per mezzo della posta.

La notificazione della sentenza è dunque conforme a legge e quella dell’appello irrimediabilmente tardiva: l’appello è dichiarato irricevibile, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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