Notifica del titolo esecutivo alla PEC dell’ente e ottemperanza del giudicato (TAR Abruzzo n. 218 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la notifica del titolo esecutivo all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio contenzioso dell’amministrazione debitrice è idonea a integrare il presupposto dell’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996, convertito in L. 28 febbraio 1997 n. 30, non potendosi opporre la molteplicità degli indirizzi PEC dell’ente per paralizzare l’esecuzione. Accertato il giudicato e la perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione il pagamento delle somme liquidate nel termine fissato. La nomina del commissario ad acta va respinta quando l’ente abbia manifestato, nella relazione istruttoria, la volontà di procedere al pagamento, restando la relativa istanza riproponibile in caso di inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale de L’Aquila, con sentenza n. 169/2023 dell’8 marzo 2023, la condanna della Regione Abruzzo al risarcimento per un sinistro stradale, oltre spese di giudizio e costi di CTU. La sentenza, notificata all’amministrazione in data 30 ottobre 2023, era divenuta definitiva, come certificato dal cancelliere il 9 aprile 2024.

Poiché la Regione non aveva provveduto al pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., chiedendo l’ordine di pagamento nel termine di trenta giorni e la nomina fin d’ora di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile; il Tribunale ha disposto incombenti istruttori con ordinanza n. 404/2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato le condizioni processuali del ricorso, osservando il dimezzamento dei termini per il deposito ex art. 87, terzo comma, c.p.a. e il disposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a., stante il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

La Regione aveva sostenuto, nella propria relazione, che la notifica eseguita all’indirizzo PEC della Direzione regionale non potesse produrre effetti, dovendosi individuare nell’indirizzo dell’ufficio contenzioso la sede legale digitale dell’ente. Il Tribunale ha respinto tale lettura: la sentenza è stata notificata il 30 ottobre 2023 anche all’indirizzo PEC dell’Ufficio Contenzioso, come da ricevute in atti.

Sussiste, pertanto, il presupposto dell’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996, che impedisce l’azione esecutiva contro la P.A. prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. La tesi difensiva dell’ente si risolve in un formalismo incompatibile con la certezza dell’esecuzione.

Accertato che la sentenza è non adempiuta, il Collegio ha accolto la domanda, ordinando alla Regione il pagamento della somma complessiva di euro 16.479,5, oltre rivalutazione e interessi, delle spese di giudizio e del costo della CTU, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della decisione.

Quanto al commissario ad acta, l’istanza è stata respinta: la Regione ha manifestato nella relazione istruttoria la volontà di procedere al pagamento. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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