Notifica del titolo esecutivo all’indirizzo PEC sbagliato: ottemperanza inammissibile (TAR Lombardia n. 4332 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di un titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme di danaro trova applicazione il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. Detto termine decorre esclusivamente dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell’amministrazione debitrice, individuata secondo i pubblici elenchi richiamati dall’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012. L’estrazione dell’indirizzo dal Registro IPA è valida solo in via residuale, quando l’amministrazione non abbia comunicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA. La notifica eseguita presso un indirizzo diverso da quello legittimamente individuato non fa decorrere il termine, con conseguente inammissibilità del ricorso per ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecco, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli la somma di Euro 916,12 a titolo di retribuzione professionale docenti. L’Amministrazione non ha adempiuto, sicché la parte ha proposto ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

Il Ministero si è costituito depositando una nota riepilogativa. In camera di consiglio è stato dato avviso della possibile inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio, non essendo stato il titolo notificato all’amministrazione esecutata secondo le regole dei domicili digitali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza quando oggetto dell’azione siano obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, essendo il rimedio alternativo all’esecuzione forzata. La norma intende consentire all’amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento prima dell’introduzione della procedura esecutiva.

Il punto decisivo è individuare l’indirizzo digitale corretto. Per la notifica a mezzo PEC è onere del creditore reperire il domicilio secondo l’art. 16-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2012, che rinvia ai pubblici elenchi, tra cui il Registro delle PP.AA. Il successivo comma 1-ter consente il ricorso al Registro IPA solo in caso di mancata indicazione nell’elenco precedente e, in presenza di più domicili, impone di utilizzare l’indirizzo primario indicato secondo le Linee guida AgID.

Il Collegio esclude che l’art. 3-bis, comma 1-bis, della legge n. 53/1994 ampli il novero dei pubblici elenchi: la disposizione si limita a raccordare le fonti e a ribadire la validità della notifica presso l’indirizzo individuato in applicazione dell’art. 16-ter, comma 1-ter. L’estrazione dal Registro IPA resta dunque residuale.

Nel caso concreto il Ministero ha inserito nel Registro delle PP.AA. il proprio indirizzo PEC quale domicilio digitale per le notificazioni degli atti giudiziari. Il titolo esecutivo è stato invece notificato presso l’indirizzo di un Ufficio Scolastico Provinciale, che non rappresenta il debitore indicato nel titolo, e presso un diverso indirizzo ministeriale non coincidente con la sede reale. Né vale la notifica presso l’Avvocatura dello Stato, prevista solo a fini processuali e non idonea a produrre gli effetti sostanziali del termine dilatorio.

Non essendo decorso il termine, l’azione è inammissibile. Le spese sono compensate in ragione della difesa di mero stile dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *