Silenzio-inadempimento improcedibile per sopravvenuto provvedimento espresso del Comune (TAR Puglia n. 943 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, presupposto della condanna dell’amministrazione per il silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 Cod. proc. amm. è che al momento della pronuncia perduri l’inerzia dell’ente e non sia venuto meno l’interesse a ricorrere. L’adozione, nel corso del giudizio, di un provvedimento espresso in risposta all’istanza del privato rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, restando irrilevante ogni indagine sulla sua legittimità. Ove il provvedimento sopravvenuto sia impugnato con motivi aggiunti, il giudizio prosegue con il rito previsto per il nuovo atto e si determina la conversione del rito camerale in ordinario, ai sensi dell’art. 117, comma 5, Cod. proc. amm..
Il Fatto
Il ricorrente, confinante di un terreno sul quale una società aveva realizzato la copertura di tre campi da padel, ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 Cod. proc. amm. per accertare il silenzio del Comune di Lucera sull’istanza ex art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/1990, con cui aveva chiesto l’attivazione dei poteri di vigilanza, repressivi e sanzionatori, anche a stregua dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990. Ha domandato la declaratoria dell’obbligo di provvedere con provvedimento espresso e la nomina di un commissario in caso di inosservanza.
Nel corso del giudizio il Comune ha riscontrato l’istanza con nota del 17 aprile 2024, esponendo le ragioni per non adottare provvedimenti inibitori sulla S.C.I.A. presentata dalla società. Il ricorrente ha allora impugnato con motivi aggiunti la nota comunale del 16 aprile 2024, deducendo violazioni del d.P.R. n. 380/2001, dell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017 e delle NTA del PUG.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dalle ulteriori eccezioni del Comune e della società e affronta direttamente il nodo dell’azione avverso il silenzio. La nota sopravvenuta del 17 aprile 2024 ha riscontrato espressamente l’istanza, così eliminando lo stato di incertezza che l’azione ex art. 117 Cod. proc. amm. era diretta a rimuovere.
Il giudice richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui presupposto della condanna è la persistenza dell’inerzia al momento della decisione. L’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione che deve sussistere fino alla pronuncia. Il provvedimento espresso intervenuto nelle more rende quindi il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; se sopravvenuto prima, l’esito sarebbe l’inammissibilità per carenza originaria.
Il Collegio precisa che tale esito prescinde da ogni valutazione sulla legittimità o sull’integrale soddisfazione della pretesa: avverso il provvedimento sopravvenuto il privato è tutelato dalla possibilità di proporre motivi aggiunti nei termini e con il rito previsti per il nuovo atto.
Quanto ai motivi aggiunti, essi introducono censure di merito avverso l’atto di segno negativo. Il Tribunale dispone perciò la conversione del rito da camerale a ordinario, ai sensi dell’art. 117, comma 5, Cod. proc. amm., con iscrizione sul ruolo ordinario, e rinvia al definitivo la pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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