Nucleo minimo RSA commisurato ai posti complessivi, non alla tipologia di assistiti (Cons. Stato n. 9123 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il completamento del nucleo minimo di venti posti letto previsto per le strutture residenziali dall’art. 18 della legge regionale Puglia n. 26 del 2020 e dall’art. 10 del regolamento regionale n. 4 del 2019 si riferisce ai posti complessivamente accreditati alla struttura e non alle singole tipologie di assistiti in cui gli stessi sono articolati. La distinzione interna tra posti di tipo A e posti di tipo B non incide sul numero complessivo accreditabile, pena l’estensione dell’accreditamento oltre il limite previsto e il sacrificio delle risorse pubbliche disponibili. È legittima la determinazione regionale che, nel rispetto del tetto massimo, assegni i posti aggiuntivi alla sola tipologia A, ove sorretta da ragioni di programmazione sanitaria e dalla maggiore domanda territoriale per quella tipologia.
Il Fatto
La società appellante gestisce una struttura accreditata nell’ambito territoriale dell’Asl di Lecce come Residenza Sanitaria Assistenziale per soggetti non autosufficienti. Con istanza del 30 luglio 2020 ha chiesto alla Regione Puglia l’accreditamento per il completamento di due nuclei, uno di tipo A per anziani e uno di tipo B per pazienti affetti da demenze, ciascuno composto da venti posti letto.
La Regione non l’ha inclusa tra i beneficiari della delibera di Giunta n. 1729 del 28 ottobre 2021, di assegnazione di posti letto di RSA. La struttura aveva ottenuto dieci posti per ciascuna delle due tipologie, senza completare alcuno dei nuclei. Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo che il completamento fino a venti posti andasse riferito all’intera struttura e non alle singole tipologie. Contro tale pronuncia la società ha proposto appello, deducendo l’errata interpretazione del concetto di nucleo minimo e la contraddittorietà della delibera impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta la questione centrale dell’interpretazione del concetto di nucleo minimo. Preliminarmente rileva che la D.G.R. n. 1409 del 2020, posta a presupposto dell’atto gravato, prevedeva un nucleo di venti posti letto per strutture residenziali senza distinzione tra tipologie, e che tale delibera non è stata impugnata. Il dato assume rilievo decisivo sul piano dell’assetto delle fonti secondarie applicabili.
La Corte osserva che la struttura dell’appellante è stata autorizzata per cinquanta posti complessivi, di cui trenta destinati al nucleo di tipo A e venti al nucleo di tipo B, mentre è stata accreditata per dieci posti per ciascuna tipologia in forza dell’art. 18 della legge regionale n. 26 del 2020. La norma ha avuto l’obiettivo di completare i nuclei minimi risultati incompleti, arrotondando fino al raggiungimento del nucleo minimo di venti posti letto per le strutture residenziali senza distinzione di tipologia.
Ne deriva che la nozione di nucleo minimo va riferita al numero di posti complessivamente accreditati alla struttura residenziale, a prescindere dalla divisione interna per tipologia di assistiti. L’art. 10 del regolamento regionale n. 4 del 2019, antecedente alla legge regionale e da questa modificato, prevede del resto che la distribuzione dei posti avvenga nel limite di un nucleo da venti posti letto. La successiva distinzione in tipo A e tipo B non incide sul numero complessivo accreditabile, salvo estendere l’accreditamento oltre il limite previsto, con interpretazione confliggente con la disponibilità di risorse pubbliche.
Quanto all’eccepita contraddittorietà della delibera, il Collegio ritiene che la scelta di completare il nucleo assegnando esclusivamente posti di tipologia A costituisca una determinazione successiva all’individuazione dei soggetti legittimati a partecipare alla procedura. Tale scelta si fonda su ragioni di programmazione sanitaria e sulla maggiore domanda per quella tipologia sul territorio, e rientra nel rispetto del limite massimo.
L’appello è pertanto respinto e la sentenza impugnata confermata. La natura interpretativa della controversia giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.
Nota della Redazione
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