Cittadinanza e picchettaggio: la mera presenza numerica non è indice di pericolosità (Cons. Stato n. 9124 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della logicità, proporzionalità, sufficienza dell’istruttoria e assenza di travisamento dei fatti. Il giudizio di meritevolezza impone l’esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e dello stile di vita dell’interessato, alla luce dell’interesse pubblico al suo stabile inserimento nel tessuto sociale nazionale. La valutazione sugli illeciti penali non può esaurirsi nella mera pendenza di un procedimento: deve estendersi alla concreta vicenda e alla sua gravità, confrontata con gli altri indici di integrazione. Il comportamento di resistenza passiva posto in essere nel contesto di uno sciopero, consistente nella sola presenza numerica finalizzata a ostacolare l’accesso degli automezzi, non integra di per sé indice di pericolosità sociale, salvo che emerga una specifica e individuale condotta di violenza o minaccia.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina tunisina, ha chiesto al Ministero dell’Interno la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. L’Amministrazione ha respinto l’istanza con decreto del 16.08.2022, valorizzando il pregiudizio di natura penale derivante da una notizia di reato per violazione degli artt. 110 e 610 cod. pen. (violenza privata in concorso), con apertura di un procedimento penale pendente.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ravvisando nella pendenza del procedimento un indice di mancata affidabilità e di difetto di integrazione. La ricorrente ha appellato, deducendo l’omessa valutazione in concreto della vicenda penale, consistita in un’opposizione non violenta all’ingresso degli automezzi sul luogo di lavoro nell’esercizio del diritto di sciopero, e lamentando l’assenza di considerazione dei legami familiari e dell’inserimento socio-lavorativo documentati.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla natura latamente discrezionale del potere di concessione dello status civitatis, il cui sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla logicità e proporzionalità della scelta, alla sufficienza dell’istruttoria e al travisamento dei fatti, richiamando in proposito Cons. Stato n. 3819 del 2016, n. 3696 del 2016 e n. 1874 del 2016.
La delicatezza della valutazione si correla alla pienezza dei diritti civili e politici che derivano dall’attribuzione della cittadinanza. L’Amministrazione deve quindi esaminare scrupolosamente le condizioni personali, economiche e familiari, la condotta e lo stile di vita dell’interessato, considerando non solo i reati espressamente indicati dall’art. 6 legge n. 91/1992, ma anche l’area della prevenzione di qualsiasi situazione di astratta pericolosità sociale (Cons. Stato n. 3121 del 2019; n. 7122 del 2019).
Su questa base la Sezione rileva come il Ministero non abbia correttamente esercitato il proprio potere. La valutazione degli illeciti penali deve estendersi agli altri aspetti della personalità del richiedente, con una disamina in concreto del fatto di reato e della sua preponderante gravità rispetto agli ulteriori comportamenti. Nel caso di specie tale motivazione era vieppiù necessaria per la mancanza di un accertamento penale e per il limitato disvalore sociale del reato contestato.
Dagli atti emerge che la ricorrente aveva assunto la qualità di indagata per fatti commessi nell’ambito di uno sciopero, consistenti nell’essersi imposta «attraverso la consistente presenza numerica» all’ingresso degli automezzi in azienda. La Corte qualifica la condotta come resistenza passiva, priva di indici di comportamenti antisociali o violenti. Richiamando Cons. Stato n. 7575 del 2019, si afferma che il picchettaggio non è attività in sé vietata o pericolosa, rientrando nel legittimo esercizio del diritto di sciopero ex art. 40 Cost., purché non si connoti per modalità violente o minacciose. La semplice presenza numerica non può quindi fondare una prognosi di pericolosità sociale, né sovvertire gli indici di inserimento socio-lavorativo non considerati dall’Amministrazione.
L’appello è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, ferma restando la riedizione del potere da parte dell’Amministrazione, che dovrà valutare le concrete modalità del fatto e le altre circostanze della condotta di vita. Le spese del doppio grado, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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