Cessazione materia del contendere per pagamento ridotto ex art. 7 d.l. 95/2025 (TAR Lazio n. 7983 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, configura una fattispecie complessa ai fini della cessazione della materia del contendere nei giudizi aventi ad oggetto il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici: essa richiede, cumulativamente, il tempestivo versamento da parte dell’azienda fornitrice della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e l’attestazione dell’avvenuto pagamento adottata dal competente ente. L’integrale versamento nei termini estingue l’obbligazione gravante sull’azienda per gli anni dal 2015 al 2018, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale. La ricorrenza dei presupposti normativi determina la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore generale della Regione Liguria n. 7967 del 14 dicembre 2022, recante il ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, unitamente agli atti presupposti ministeriali, all’Accordo della Conferenza Permanente del 7 novembre 2019 e alle delibere delle aziende sanitarie locali che avevano certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano.

Nelle more del giudizio, è entrato in vigore il d.l. n. 95/2025, che ha stanziato un ulteriore fondo per ripianare parzialmente il deficit di Regioni e Province Autonome per il periodo 2015-2018, prevedendo la riduzione del debito al 25% per le imprese fornitrici che avessero versato l’importo ridotto entro trenta giorni dalla legge di conversione. La società ricorrente ha quindi aderito alla procedura, depositando l’attestazione dell’avvenuto pagamento e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente richiamato il contenuto del comma 1 dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, rilevando come gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendano assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, del 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano individuati dall’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015.

La disposizione citata precisa che l’integrale versamento estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per il quadriennio considerato, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale, e che, decorso il termine dei trenta giorni, le Regioni accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei bollettini ufficiali, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali, con compensazione delle spese.

Il Collegio ha quindi evidenziato il carattere cumulativo dei presupposti richiesti: il perfezionamento della fattispecie è subordinato tanto al tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell’azienda fornitrice, quanto all’attestazione dell’avvenuto pagamento adottata dal competente ente regionale. Si configura, in altri termini, una fattispecie complessa, i cui oneri gravano su soggetti diversi.

Nel caso di specie, risultavano integrati entrambi i requisiti di legge: la società ricorrente aveva depositato l’attestazione del pagamento e la Regione Liguria aveva confermato l’avvenuto versamento della somma decurtata. Il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative che ne avevano determinato l’esito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *