Nulla osta acustico per elisuperficie e obbligo di preavviso di rigetto (TAR Trentino-Alto Adige n. 255 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta di impatto acustico che il gestore richiede al Comune per ottenere dall’ENAC l’autorizzazione all’istituzione di un’elisuperficie è espressione di un procedimento a istanza di parte, non di un potere esercitato d’ufficio tra autorità. Ad esso si applica pertanto l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’omologo art. 11-bis della L.P. n. 17/1993, con l’obbligo di comunicare all’istante i motivi ostativi all’accoglimento. Il diniego adottato senza preavviso di rigetto è illegittimo per vizio partecipativo, con rilievo assorbente, quando l’istante dimostri che l’interlocuzione avrebbe potuto apportare elementi idonei a orientare diversamente la determinazione finale. Non è mera conferma, ma atto autonomamente impugnabile, il diniego che, pur identico nell’esito a un precedente provvedimento, sia stato adottato sulla base di una nuova istruttoria e di una motivazione rimeditata.
Il Fatto
La ricorrente, società attiva nel settore del trasporto aereo non di linea, intendeva realizzare un’elisuperficie su un fondo situato nel territorio comunale, area pertinenziale di un fabbricato rurale. Per ottenere dall’ENAC l’autorizzazione all’istituzione dell’area di atterraggio, presentava al Comune istanza di nulla osta d’impatto acustico ex D.M. 31.10.1997, allegando una perizia redatta ai sensi della normativa provinciale in materia di inquinamento acustico.
Il Comune negava il nulla osta, rilevando che la perizia non indicava l’aeromobile effettivamente in uso e non si fondava su valori misurati in sito. La società impugnava il diniego deducendo, tra l’altro, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi e l’errore sul presupposto. Il Comune eccepiva il difetto di legittimazione attiva e la natura meramente confermativa dell’atto rispetto a un precedente diniego non impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla legittimazione attiva, osserva che il procedimento era stato attivato dal responsabile tecnico nell’interesse della società e che l’Amministrazione aveva notificato il diniego alla pec della ricorrente, individuando in essa l’interlocutrice interessata: la società è dunque titolare di una posizione direttamente lesa.
Quanto alla pretesa natura confermativa, il Tribunale raffronta i due provvedimenti. Il primo diniego si fondava su generiche segnalazioni dei residenti e su una formula aprioristica di insufficienza documentale, senza esame della perizia. L’atto impugnato, invece, entra nel merito dell’elaborato tecnico e ne rileva specifiche carenze. Richiamando la distinzione tra atto di conferma e atto meramente confermativo, e citando Cons. Stato, Sez. III, n. 7581/2024, il Collegio afferma che solo il secondo è inoppugnabile, perché adottato senza nuova istruttoria e nuova ponderazione. Nel caso concreto sussistono una nuova istruttoria e una motivazione diversa: l’atto è quindi impugnabile.
Nel merito è fondato il primo motivo, cui va riconosciuto rilievo assorbente. La questione centrale è se il nulla osta acustico rientri in un procedimento a istanza di parte. Il Comune sosteneva il contrario, qualificandolo come atto interno al rapporto tra uffici. Il Tribunale, richiamando l’art. 5, lett. c), del Regolamento ENAC n. 1 del 5.5.2023 e i relativi Chiarimenti tecnici, rileva che la normativa pone a carico dell’interessato l’onere di conseguire il nulla osta comunale. È quindi il privato ad attivare il procedimento presso il Comune.
Ne deriva l’applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 11-bis della L.P. n. 17/1993. L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto assume particolare rilievo perché ha privato la ricorrente della possibilità di confutare i rilievi comunali, in particolare sulla sufficienza dei modelli previsionali di simulazione e sulla rappresentatività del modello di elicottero considerato. Il vizio partecipativo determina l’annullamento del diniego, con condanna del Comune alle spese di lite.
Nota della Redazione
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