Ferma volontaria Carabinieri: meritevolezza e giudizio prognostico dell’Amministrazione (TAR Trentino-Alto Adige n. 254 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di collocamento in congedo del Carabiniere in ferma volontaria non ammesso in servizio permanente, perché giudicato non meritevole ai sensi dell’art. 948 C.O.M., non costituisce misura di carattere disciplinare e non soggiage alle relative disposizioni. Il giudizio di meritevolezza previsto dall’art. 949 C.O.M. ha natura ampiamente discrezionale e risponde al pubblico interesse di far transitare in servizio permanente solo militari che diano pieno e sicuro affidamento. Il passaggio dalla ferma volontaria al servizio permanente non è retto da automatismi, ma da una valutazione prognostica dei vertici dell’Arma sull’affidabilità futura dell’interessato, orientata dalle qualità personali e dal rendimento complessivamente dimostrati. Neppure un rendimento “nella media” o “sufficiente” equivale di per sé a meritevolezza, specie se il militare risulti manchevole sotto altri profili. L’art. 957 e l’art. 960 C.O.M. disciplinano diversamente i volontari in ferma prefissata delle altre Forze Armate e non trovano applicazione ai Carabinieri.

Il Fatto

La ricorrente, arruolata nell’Arma dei Carabinieri con ferma volontaria quadriennale, aveva percorso l’iter addestrativo presso la Scuola Allievi Marescialli ed era stata assegnata alla Legione “Trentino Alto Adige”, prestando servizio in due Stazioni. Al termine della ferma, il Comando Provinciale aveva proposto, ai sensi dell’art. 949 del D.lgs. n. 66/2010, la non ammissione al servizio permanente, richiamando la documentazione caratteristica, alcuni provvedimenti disciplinari, un’ammonizione e una richiesta di rinvio a giudizio.

La proposta era stata condivisa dall’intera scala gerarchica e aveva ottenuto parere favorevole della Commissione di Valutazione e Avanzamento. Il Vice Comandante Generale dell’Arma aveva quindi disposto il collocamento in congedo. La ricorrente ha impugnato la determina e gli atti presupposti con tre motivi, deducendo violazione degli artt. 948, 949, 957 e 960 C.O.M. ed eccesso di potere per carenza di motivazione, travisamento del fatto e vizio della partecipazione procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile ai Carabinieri. L’art. 948 C.O.M. subordina l’ammissione in servizio permanente al possesso dell’idoneità psicofisica e alla meritevolezza per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento. L’art. 949 C.O.M. affida all’ufficiale diretto la proposta di proscioglimento e al Comandante generale la decisione, sentita la Commissione di Valutazione e Avanzamento.

Il Tribunale precisa che il collocamento in congedo non è una sanzione disciplinare: il provvedimento di ammissione ha natura ampliativa e consegue a una valutazione complessiva della persona e del militare. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (C.d.S., sez. IV, n. 1418/1998; C.d.S., sez. IV, n. 752/2021; T.A.R. Lazio, sez. I bis, n. 6921/2022), si qualifica il rapporto quadriennale come periodo di progressiva formazione e verifica.

Sul primo motivo, il Collegio rileva che gli artt. 957 e 960 C.O.M. riguardano i volontari in ferma prefissata delle altre Forze Armate, mentre il personale in ferma dell’Arma dei Carabinieri è disciplinato dalla diversa sezione del C.O.M.; la censura è quindi infondata. La discrezionalità amministrativa resta sindacabile solo per errori, travisamento, incongruenze o illogicità.

Nel merito, il Tribunale ritiene che l’Amministrazione abbia considerato l’intero quadriennio, la documentazione caratteristica, le sanzioni e il comportamento nella vita privata, senza automatismi, in linea con le direttive del Comando Generale del 26.4.2021. L’ultimo periodo della ferma, ragionevolmente ritenuto più significativo, ha registrato un decadimento delle prestazioni secondo il Rapporto Informativo n. 12. Le giustificazioni difensive e l’impegno al miglioramento futuro non valgono a mutare il quadro, né rilevano gli esiti delle visite specialistiche, attinenti alla diversa sfera dei requisiti psicofisici.

Quanto alla partecipazione procedimentale, la Commissione e la determina danno atto delle memorie e dell’audizione, giudicandole prive di elementi di novità. Il ricorso è pertanto infondato e respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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