Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Molise n. 336 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. il TAR conosce anche delle sentenze del giudice ordinario rimaste ineseguite, ove la pubblica amministrazione non si conformi al giudicato. La notifica del titolo esecutivo è idonea quando effettuata in copia conforme all’originale, non essendo più richiesta, dopo le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, la spedizione in forma esecutiva. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’adempimento entro un termine ultimativo e nomina, fin d’ora, un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. La somma ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. non è dovuta quando la nomina del commissario sia già idonea a fronteggiare l’inadempimento, salvo diversa valutazione successiva.
Il Fatto
Il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 238/2023 ha accertato il diritto della ricorrente, docente precaria titolare di supplenze negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, a ottenere il beneficio della carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione. Il Tribunale ha fatto proprio l’orientamento di Cass. Sez. Lav. n. 29961/2023, che ha esteso il beneficio ai supplenti con servizio svolto fino al 30 giugno o al 31 agosto.
Passata la sentenza in giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la condanna del Ministero all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. per ogni violazione successiva. L’Amministrazione non ha contestato la fondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 21.02.2024. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme all’indirizzo PEC già il 5.01.2024.
Sul punto il TAR richiama le modifiche apportate all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022. A decorrere dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: le sentenze devono essere rilasciate in copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notifica seguite dalla ricorrente risultano pertanto adeguate alle formalità richieste.
Quanto all’ambito del rimedio, il TAR osserva che il titolo azionato è una sentenza del giudice civile e rientra tra quelli la cui attuazione può essere perseguita con l’ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, la somma di € 1.500,00 richiesta corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire.
Il Tribunale ordina quindi al Ministero, ancora inadempiente, di eseguire i pagamenti non ancora effettuati nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Nomina fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante, un commissario ad acta individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà attivarsi su istanza di parte entro ulteriori 40 giorni.
In considerazione di tale nomina, il Collegio non ravvisa allo stato i presupposti per riconoscere la somma ulteriore ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 700,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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