Sanzione per innovazioni abusive sul demanio marittimo e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Liguria n. 121 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Comune ingiunge il pagamento di un indennizzo per innovazioni non autorizzate sul demanio marittimo, adottata ai sensi della legge n. 689/1981, ha natura di mera sanzione pecuniaria e non integra esercizio di poteri di autotutela esecutiva o demaniale. Difetta pertanto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., restando la controversia devoluta al giudice ordinario. La qualificazione in termini di autotutela demaniale ex art. 823, comma 2, cod. civ. presuppone un’attività finalizzata al ripristino coattivo dello stato di fatto preesistente, non la sola irrogazione di una sanzione. Il ricorso proposto davanti al TAR è conseguentemente inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il Fatto
La ricorrente gestisce uno stabilimento balneare in località Balzi Rossi, nel Comune di Ventimiglia, in forza di concessione demaniale marittima più volte prorogata. La Capitaneria di Porto le contesta l’esecuzione di innovazioni non autorizzate nell’area in concessione, poi rimosse dalla stessa concessionaria. Il Comune, con ordinanza n. 11 del 15.02.2019, le ingiunge il pagamento di euro 263,16 per tali innovazioni, precisando in calce che avverso il provvedimento è esperibile ricorso al Giudice Ordinario.
La ricorrente impugna l’atto davanti al TAR, sostenendo che il Comune avrebbe esercitato un potere di autotutela demaniale e che sussisterebbe quindi la giurisdizione esclusiva amministrativa. Le amministrazioni intimate non si costituiscono. In vista dell’udienza la ricorrente deposita la sentenza penale di assoluzione per i reati di occupazione e innovazioni abusive di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. La causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione di giurisdizione. Secondo la ricorrente, l’ordinanza comunale avrebbe esercitato un potere riconducibile alla c.d. autotutela demaniale, con conseguente applicazione dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. e dell’art. 823, comma 2, cod. civ., come ritenuto dal TAR Puglia Bari, Sez. II, n. 1475 del 2018. L’assunto è infondato.
Il TAR rileva che con l’atto impugnato il Comune si è limitato a irrogare una sanzione pecuniaria per le innovazioni ritenute non autorizzate dal titolo concessorio, senza esercitare alcun potere di autotutela esecutiva o demaniale. L’ordinanza ha quindi correttamente richiamato la legge n. 689/1981 e indicato in calce la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Il precedente invocato è dichiarato inconferente. Il TAR Puglia Bari n. 1475/2018 riguarda una fattispecie diversa, ossia atti di sgombero coattivo di un immobile demaniale abusivamente occupato: attività effettivamente qualificabile come autotutela esecutiva, perché finalizzata al ripristino coattivo dello stato di fatto preesistente. Nel caso in esame, l’atto impugnato ha invece natura di mera sanzione amministrativa pecuniaria.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, con declinatoria in favore del Giudice Ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme le preclusioni e decadenze intervenute.
Quanto alle spese, il Collegio ravvisa eccezionali motivi di compensazione, in ragione della natura e del valore della controversia e della sua definizione con sentenza di rito, che non consente alcuna verifica sulla fondatezza della pretesa.
Nota della Redazione
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