Revoca del nulla osta per reato ostativo del datore non del lavoratore (TAR Liguria n. 118 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ingresso di lavoratori extracomunitari, il nulla osta rilasciato in via anticipata ai sensi dell’art. 42 d.l. n. 73/2022, salva verifica successiva dei requisiti, è revocabile solo ove risulti effettivamente sussistente un presupposto ostativo. È illegittimo per difetto di presupposti e travisamento il provvedimento di revoca fondato su un parere negativo della Questura che riferisca la condanna ostativa al datore di lavoro anziché al lavoratore, risultando quest’ultimo incensurato. La riapertura del procedimento non determina improcedibilità del ricorso se l’amministrazione non ha ritirato l’atto negativo impugnato, permanendo l’interesse all’annullamento.

Il Fatto

Il ricorrente, datore di lavoro, presenta istanza per il nulla osta all’ingresso in Italia di un lavoratore extracomunitario nell’ambito del c.d. Decreto flussi 2022. Il nulla osta viene rilasciato con le modalità dell’art. 42 d.l. n. 73/2022, che ne consentono il rilascio anticipato salva verifica successiva dei requisiti e revoca in caso di mancanza. Il lavoratore entra regolarmente in Italia.

La Prefettura preannuncia la revoca in ragione di reati ostativi a carico del lavoratore. Il difensore di quest’ultimo, con memoria procedimentale, nega che il suo assistito sia mai stato condannato. Lo Sportello unico segnala le affermazioni alla Questura per l’eventuale riesame del parere negativo. Per un disguido, la Prefettura dispone la revoca tenendo fermo il parere negativo anteriore alla richiesta di riesame. La Questura chiarisce poi che la condanna ostativa riguardava il datore di lavoro, non il lavoratore, e chiede di riaprire il procedimento. Il ricorrente impugna la revoca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’amministrazione resistente sul presupposto dell’avvenuta riapertura del procedimento. L’eccezione è infondata: sebbene la Prefettura abbia riaperto il procedimento di valutazione, tuttora pendente, non ha ritirato il provvedimento negativo oggetto del giudizio. Permane quindi l’interesse del ricorrente all’annullamento.

Nel merito il ricorso è fondato. Con unico motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità della revoca per difetto di presupposti e di motivazione. L’unica ragione posta a fondamento dell’atto gravato è il non meglio specificato parere negativo della Questura, non allegato.

Il provvedimento ha assunto l’esistenza di una condanna ostativa in capo al lavoratore. Tale condanna si è rivelata inesistente: negata dal lavoratore nelle memorie procedimentali, è stata esclusa dalla stessa Questura con parere dell’8.4.2024 e confermata dalla difesa erariale nel giudizio. La condanna riguardava in realtà il datore di lavoro, che non rientra tra i reati ostativi.

Ne consegue l’illegittimità dell’atto per difetto dei presupposti e conseguente travisamento. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato. L’amministrazione dovrà riesaminare la domanda e concludere il procedimento entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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