Riconoscimento titolo estero di sostegno tra onere probatorio e valutazione comparativa (Cons. Stato n. 6862 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento di qualifiche professionali acquisite in altro Stato membro, l’autorità competente è tenuta a una valutazione comparativa in concreto tra il percorso formativo seguito dall’interessato e quello richiesto dall’ordinamento nazionale, secondo il sistema generale di riconoscimento e non in base a un mero raffronto formale dei titoli, essendo sufficiente una equivalenza e non l’identità tra i titoli confrontati. Ove emerga una corrispondenza solo parziale, l’amministrazione può esigere la dimostrazione delle conoscenze mancanti ovvero disporre misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE. Tale dovere di valutazione sostanziale presuppone però che l’istante abbia adempiuto al proprio onere probatorio e al principio di autoresponsabilità, producendo in modo chiaro e ordinato la documentazione richiesta. La carenza documentale e la mancata ottemperanza alle richieste istruttorie legittimano il provvedimento di diniego.

Il Fatto

Il Ministero dell’Istruzione appella la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego opposto all’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dall’interessata in Romania. Il provvedimento ministeriale si fondava su rilievi formali: assenza dell’attestazione del competente Ministero rumeno recante la disciplina e la fascia di età insegnabili, mancata apposizione dell’apostille e assenza di dichiarazione sostitutiva di conformità dei documenti caricati in piattaforma.

Il TAR aveva ritenuto contrari ai principi del TFUE sia la richiesta di apostille sia l’irrigidimento sulla Adeverinta, ordinando all’amministrazione di rideterminarsi nel rispetto del contraddittorio e ammettendo, in via subordinata, l’applicazione di misure compensative. Il Ministero propone appello articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ritiene le censure parzialmente fondate e ricostruisce il quadro del riconoscimento professionale. Muovendo dagli artt. 45 e 49 del TFUE, il Collegio ribadisce che le autorità nazionali devono procedere a un raffronto effettivo tra le qualifiche attestate dai diplomi e quelle richieste dalla normativa interna, obbligo che permane anche dopo l’adozione delle direttive sul reciproco riconoscimento e che non viene meno per i titoli conseguiti in un paese terzo.

Il richiamo è alla giurisprudenza unionale, da C.G.U.E. causa C-232/99 a C.G.U.E. causa C-298/14 e C.G.U.E. causa C-238/98, fino alla più recente sentenza 8 luglio 2021, C-166/20: la valutazione comparativa mira ad accertare obiettivamente che il titolo estero attesti conoscenze equipollenti a quelle del titolo nazionale, tenendo conto della natura e della durata degli studi. Se la corrispondenza è solo parziale, lo Stato ospitante può chiedere la dimostrazione delle conoscenze mancanti o fissare misure di compensazione.

Il Collegio richiama quindi i principi dell’Adunanza plenaria n. 22 del 2022, secondo cui non è richiesta l’identità tra i titoli ma una mera equivalenza, dovendosi svolgere un’istruttoria adeguata che verifichi se gli ordinamenti formativi siano comparabili, anche mediante cooperazione tra autorità nazionali. Nella specie, tuttavia, l’istante non ha fornito l’attestazione del Ministero rumeno, i programmi formativi completi e la dichiarazione sulla durata legale dei percorsi Nivel I e Nivel II.

La sentenza appellata ha accertato l’assenza della Adeverinta, non depositata correttamente in corso di causa per la confusione nelle allegazioni della ricorrente, che non ha dato seguito alla richiesta istruttoria del Collegio e non ha prodotto la documentazione nemmeno in appello. La ricorrente non ha quindi adempiuto al proprio onere probatorio né rispettato il principio di autoresponsabilità.

Da qui l’accoglimento dell’appello e, in riforma, il rigetto dell’originario ricorso, con compensazione delle spese del doppio grado. Resta ferma la possibilità per l’interessata di presentare una nuova domanda di riconoscimento corredata da adeguato supporto documentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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