Nulla osta del Parco: obbligo di motivazione specifica sugli interventi proposti (TAR Sardegna n. 340 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di nulla osta reso dall’Ente Parco su un intervento da realizzare in area protetta è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria quando si limiti a richiamare la zonizzazione dell’area e una relazione tecnica redatta per altre finalità, senza esaminare le peculiarità del progetto e senza indicare, per ciascun intervento proposto, le ragioni della sua incompatibilità con i valori tutelati. L’art. 13 della legge n. 394/1991 rende il diniego immediatamente lesivo e quindi autonomamente impugnabile. Resta ferma l’autonomia e la discrezionalità tecnica dell’Ente nel rilascio del nulla osta, ma essa deve esplicarsi in una valutazione specifica, tanto più quando la disciplina di tutela consente attività di manutenzione anche in favore del proprietario. Il giudice non può scrutinare direttamente la zonizzazione, essendo rimesso in primo luogo all’Ente il compito di valutare la compatibilità tra le prescrizioni e gli interventi.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario dell’Isola di Mortorio nell’Arcipelago di La Maddalena, ha presentato al SUAPE una pratica per un intervento di salvaguardia e manutenzione: posa di una staccionata in legno senza malta, collocazione di cartelli segnaletici di proprietà privata, ripristino dei sentieri mediante taglio manuale della vegetazione secca e realizzazione di due fasce parafuoco.

L’Ente Parco, nell’ambito della conferenza di servizi semplificata, ha espresso parere negativo, richiamando la zonizzazione in zona Ta impressa dal D.P.R. 17 maggio 1996 e una relazione tecnico-scientifica trasmessa al Ministero nel 2019. Il ricorrente ha impugnato la nota del 12 marzo 2020, deducendo violazione dell’art. 11 della legge n. 394/1991, del principio di proporzionalità, eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, oltre all’illegittimità costituzionale e convenzionale della zonizzazione ove interpretata nel senso di precludere ogni attività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione. Il parere dell’Ente Parco non è un atto meramente endoprocedimentale: l’art. 13 della legge n. 394/1991, nel prevedere il nulla osta per gli interventi nelle aree affidate all’Ente, ne ha espressamente sancito l’immediata impugnabilità. Nemmeno regge l’eccezione di improcedibilità: i successivi provvedimenti attengono al distinto procedimento di valutazione di incidenza, e il ricorrente conserva interesse alla definizione favorevole di entrambe le pratiche.

Nel merito è fondato il primo motivo, con assorbimento degli altri. Richiamando la sentenza n. 480/2014 dello stesso TAR, il Collegio ribadisce che è insufficiente la motivazione che elenchi le caratteristiche di pregio dell’area protetta senza individuare i profili di contrasto del progetto con quei valori.

Nella specie l’Ente ha reso una motivazione del tutto carente. Non ha vagliato l’istanza nelle sue peculiarità, articolata su quattro distinte attività, e si è limitato a richiamare la zonizzazione e la relazione trasmessa per altri fini al Ministero. Lo sforzo motivazionale imposto avrebbe richiesto di verificare se la disciplina di tutela consentisse al proprietario lo svolgimento di attività di manutenzione, coerentemente con quanto previsto per gli usi civici.

Rileva, inoltre, che il Ministero aveva invitato l’Ente a considerare che la disciplina di tutela non esclude la possibilità di consentire alla proprietà attività di manutenzione, previa valutazione e specifica autorizzazione. Ferma la discrezionalità tecnica, il parere ha esaminato solo formalmente la compatibilità degli interventi con la zonizzazione: superata tale verifica, l’Ente avrebbe dovuto evidenziare, per ciascun intervento, le ragioni dell’incompatibilità con le peculiarità ambientali.

Il Collegio esclude di poter scrutinare direttamente le norme che hanno impresso la zonizzazione, essendo rimesso in primo luogo all’Ente il compito di valutare specificamente la compatibilità tra queste e gli interventi. Il ricorso è quindi accolto e la nota del 12 marzo 2020 è annullata. Le spese sono compensate in ragione della complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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