SCIA edilizia, rigetto e ordine di demolizione sono procedimenti autonomi (TAR Sicilia n. 1324 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rigetto della SCIA edilizia e l’ordine di demolizione costituiscono atti afferenti a procedimenti amministrativi distinti e autonomi, ancorché connessi sul piano oggettivo e soggettivo: l’ordine di demolizione non trova fondamento nel rigetto della segnalazione e non presuppone la sua preventiva notifica al nuovo proprietario. La SCIA non è istanza di parte per l’avvio di un procedimento a conclusione tacita, ma dichiarazione privata di volontà ad attività ammessa direttamente dalla legge, sicché l’amministrazione non è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento né il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 prima dei dovuti controlli. L’onere di cui all’art. 10-bis non impone la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni private, essendo sufficiente una motivazione complessivamente logica. La fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 ha valore eccezionale e derogatorio, opera solo per le opere in parziale difformità dal permesso di costruire e non per le nuove unità abitative con aumento volumetrico.
Il Fatto
Il ricorrente acquista nel giugno 2023 un immobile di cinque elevazioni fuori terra. I precedenti proprietari avevano presentato nel 2022, ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, al Genio Civile e al Comune, tramite SCIA, un progetto di modifiche interne comprendente la bucatura del solaio tra quarto e quinto piano con scala autoportante. Il Genio Civile richiedeva integrazioni per opere difformi nel progetto.
Nell’agosto 2023 il Comune emetteva l’ordinanza di demolizione n. 160 nei confronti dei danti causa, ingiungendo la rimozione della scala, dell’ampliamento volumetrico da accorpamento di camera e terrazza coperta, della chiusura della tettoia e del prolungamento del balcone. Seguiva l’avvio del procedimento di annullamento della SCIA e, nell’ottobre 2023, il rigetto della stessa e l’ordinanza n. 192, che rettificava la precedente includendo il nuovo proprietario tra i destinatari. Il ricorrente impugna i tre atti davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la sequenza: le ordinanze di demolizione traggono origine da un accertamento tecnico sui luoghi del 10.7.2023, delegato dalla Procura a seguito di segnalazione del Genio Civile, per violazione degli artt. 93 e 94 d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 85 e 86 del medesimo decreto. Da qui il rigetto del primo motivo: il rigetto della SCIA non è atto presupposto dell’ordine di demolizione, che si fonda su autonoma istruttoria.
Quanto al secondo motivo, il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la natura della SCIA — dichiarazione privata di volontà e non istanza di parte — esclude l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento o il preavviso di rigetto prima dei controlli. Nel caso concreto l’Ente aveva comunque notificato l’avvio al progettista domiciliatario, e il ricorrente vi aveva partecipato con nota del 22.9.2023.
La censura di genericità della motivazione è respinta: il ricorrente si era limitato a produrre documenti senza contestare il merito delle difformità. Il Collegio richiama il principio per cui l’art. 10-bis non richiede la confutazione analitica delle argomentazioni private, bastando una motivazione logicamente resa.
Nel merito, le contestazioni appaiono parcellizzate e non scalfiscono l’impianto motivazionale: l’intervento complessivo ha prodotto un aumento volumetrico, con terrazza autorizzata non abitabile adibita ad uso abitativo, come comprovato dalla presenza di forno e canna fumaria. La scala, intervento strutturale con bucatura del solaio, era irregolare perché non autorizzata dal Genio Civile. Il contestato prolungamento del balcone resta sfornito di prova.
Il quarto motivo è infondato: legittimamente il Comune ha applicato la sanzione demolitoria ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente non allega i presupposti della fiscalizzazione, che ha carattere eccezionale e derogatorio e non opera per le nuove unità abitative con aumento volumetrico. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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