Nulla osta in sanatoria: motivazione necessaria e preavviso di diniego dovuto (C.G.A.R.S. n. 693 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la Soprintendenza nega o limita il nulla osta in sanatoria è espressione di valutazioni discrezionali e tecnico-discrezionali e richiede una motivazione completa ed esplicativa delle ragioni concrete della decisione. L’affermazione perentoria di incompatibilità dell’opera con il vincolo, priva di supporto argomentativo, integra un difetto di motivazione qualificabile come vizio sostanziale della funzione, non emendabile in sede processuale mediante memorie difensive. Nel processo amministrativo la motivazione deve precedere e non seguire il provvedimento, salvo che i chiarimenti trovino fonte negli atti del procedimento o in un autonomo provvedimento di convalida. Ove il potere non sia vincolato, l’omissione del preavviso di diniego determina violazione del contraddittorio procedimentale, non sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il Fatto

L’appellante è proprietaria di un immobile realizzato nel 1976, composto da quattro elevazioni fuori terra, per il quale essa e la sua dante causa avevano chiesto la sanatoria ai sensi della L.R. n. 37/1985 e della legge n. 724/1994. La Soprintendenza rilasciava il nulla osta in sanatoria imponendo, tra le altre condizioni, la demolizione della quarta elevazione.

L’interessata impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, Palermo, deducendo l’errata applicazione della normativa e il difetto di motivazione, oltre all’omessa comunicazione del preavviso di diniego. Il TAR rigettava il ricorso con sentenza n. 3425/2022. Propone appello l’interessata, insistendo nei motivi di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il primo motivo. È indubbio che la Soprintendenza eserciti valutazioni discrezionali e tecnico-discrezionali nel sindacato di compatibilità delle opere rispetto al vincolo esistente, e che tale sindacato debba estrinsecarsi in una motivazione completa.

Nella specie il provvedimento si limita ad affermare che le opere non sono compatibili con la tipologia costruttiva locale perché ne appesantiscono l’aspetto architettonico, senza precisare le ragioni della rilevata incompatibilità. L’affermazione è priva di supporto argomentativo. Non soccorre la memoria difensiva della Soprintendenza, che integra il provvedimento con una motivazione postuma inammissibile.

Il divieto di integrazione giudiziale non è assoluto: non ricorre per gli atti vincolati di cui all’art. 21-octies legge n. 241/1990 né per la successiva indicazione di una fonte normativa notoria. Occorre però distinguere: se l’inadeguatezza riflette un vizio sostanziale della funzione, l’atto va annullato; se equivale a mera insufficienza formale, l’Amministrazione può esplicitare meglio le risultanze procedimentali. Il potere esercitato non è vincolato, implicando un giudizio di valore sulla compatibilità dell’opera con gli interessi tutelati dal vincolo: ricorre quindi un vizio sostanziale, non emendabile con atti processuali.

Fondato è anche il secondo motivo. L’omissione del preavviso di diniego non determina automaticamente illegittimità solo se opera l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, cioè quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Poiché il potere è discrezionale, all’appellante spettava la comunicazione, onde interloquire sulle ragioni ostative. Le garanzie procedimentali sono state recepite e implementate in Sicilia dall’art. 12 L.R. n. 7/2019, che annovera l’audizione personale tra i diritti dei partecipanti.

L’appello è accolto, con riforma della sentenza e annullamento del provvedimento nella parte in cui non rilascia il nulla osta anche per il quarto piano, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. L’effetto conformativo impone il riesame dell’istanza limitatamente al quarto piano, previa instaurazione del contraddittorio. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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