Divieto di modifica del prospetto nel centro storico non è generico (TAR Sardegna n. 77 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La previsione del piano particolareggiato del centro storico che impone di rispettare l’assetto prospettico principale degli edifici non è generica, ma integra un divieto vincolante di modifica dei prospetti. Essa non lascia al Comune alcun margine discrezionale di compatibilità e non richiede, pertanto, una motivazione ulteriore rispetto al mero richiamo alla norma. Accertato il contrasto dell’intervento con una prescrizione vincolante, la censura di disparità di trattamento rispetto ad analoghi interventi già assentiti resta priva di rilievo giuridico, anche ove la circostanza fosse per ipotesi vera. Il diniego fondato su tale disciplina è esente dai vizi di difetto di motivazione e di sviamento di potere.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un appartamento al secondo piano di un edificio residenziale nel centro storico di Alghero, ha presentato sul portale SUAPE una pratica edilizia per la realizzazione di un balcone con trasformazione di un vano finestra in portafinestra, richiamando l’omogeneità con il prospetto dell’edificio adiacente.

Il Comune ha dapprima sospeso l’istruttoria per il contrasto con il nuovo Piano particolareggiato adottato e in attesa di approvazione. Venute meno le misure di salvaguardia per decorso del triennio, è tornato vigente il Piano del 1998. Il Servizio Edilizia Privata ha quindi espresso parere negativo in sede di Conferenza di Servizi, ritenendo il progetto in contrasto con gli artt. 9 e 16 del Piano Particolareggiato del Centro Storico. Il Responsabile del SUAPE ha respinto l’istanza con provvedimento n. 272 del 05.09.2022, impugnato con ricorso al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina unitariamente tre censure correlate. La ricorrente deduce la genericità del regime edilizio degli artt. 9 e 16 del Piano, che lascerebbe margini valutativi al Comune e imporrebbe una motivazione specifica; contesta poi lo sviamento di potere e la disparità di trattamento rispetto a due interventi analoghi già autorizzati, rispettivamente su una filiale bancaria e su un edificio della stessa via.

Il percorso argomentativo muove dalla lettura diretta della prescrizione. L’art. 16 del Piano del Centro Storico stabilisce che i nuovi interventi «dovranno rispettare l’assetto prospettico principale». Per il Tribunale si tratta di un chiaro divieto di qualunque modifica del prospetto degli edifici del centro storico. La proposta della ricorrente, prevedendo la realizzazione ex novo di un balcone, comporterebbe esattamente tale modifica.

La norma è dunque vincolante e non generica: non residua alcuno spazio di apprezzamento discrezionale in ordine alla compatibilità dell’intervento. Da ciò il Tribunale trae due conseguenze. Sul piano della motivazione, la decisione comunale trova chiaro fondamento nella disciplina regolamentare richiamata, con la conseguenza che il difetto di motivazione non sussiste.

Sul piano della parità di trattamento, la censura è priva di pregio. Anche ammesso che in passato siano stati assentiti interventi analoghi, la circostanza resta priva di rilievo giuridico a fronte di una disposizione normativa vincolante che comunque vieta il nuovo intervento. Il richiamo ai provvedimenti autorizzativi pregressi non vale quindi a fondare alcuna pretesa all’identico trattamento.

Il ricorso è conseguentemente infondato e viene respinto. Le spese di lite sono compensate tra le parti per la sussistenza di giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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