Silenzio della Soprintendenza e spese di giudizio secondo la soccombenza virtuale (TAR Sicilia n. 587 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il silenzio dell’amministrazione è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente dichiari, in modo univoco, che il procedimento si è concluso e che è venuta meno la ragione della controversia. La sopravvenuta carenza di interesse preclude la decisione nel merito e impone la declaratoria ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice, tuttavia, conserva il potere di pronunciare sulle spese: chi si è sottratto, anche per pochi mesi, al dovere di dare una risposta all’istanza di parte, violando l’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento, va condannato alla refusione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La società ricorrente aveva attivato il procedimento di verifica dell’interesse archeologico in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico da realizzarsi nei comuni di Francofonte e Vizzini. Poiché la Soprintendenza non aveva concluso il procedimento, la società ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’amministrazione a provvedere, con contestuale nomina di un commissario ad acta.

Con ricorso notificato e depositato il 13 novembre 2024, la società ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Le amministrazioni intimate si sono costituite con atto di mero stile. Nel corso del giudizio la Soprintendenza ha concluso il procedimento con provvedimento del 6 dicembre 2024, comunicandone l’esito all’Avvocatura distrettuale il 16 dicembre 2024 e riconoscendo il ritardo dovuto al carico di lavoro. La società ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo la condanna dell’amministrazione alle spese secondo la soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la dichiarazione del difensore della parte ricorrente conferma in modo univoco il venir meno dell’interesse alla decisione. Tale circostanza preclude l’esame del merito e impone di dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con richiamo a T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 13 giugno 2023, n. 10053.

La pronuncia processuale non esaurisce però la decisione. Al limitato fine della regolazione delle spese, il Tribunale accerta che l’amministrazione resistente si è sottratta, per alcuni mesi, al dovere di esprimere una precisa manifestazione di volontà sull’istanza, quale che ne fosse il segno. Tale condotta viola l’obbligo del clare loqui e quello di tempestiva conclusione del procedimento, che costituiscono il nucleo del rapporto tra privato e amministrazione.

Da qui la conseguenza: le spese di giudizio vanno poste a carico della parte resistente, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo. Il criterio della soccombenza virtuale consente di non premiare l’inerzia dell’amministrazione con l’esonero dalle spese, anche quando il giudizio si chiuda senza una pronuncia di merito.

Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso improcedibile e condanna le amministrazioni resistenti al pagamento in favore della ricorrente delle spese, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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