Parere Soprintendenza non vincolante e autonoma valutazione in conferenza di servizi (TAR Calabria n. 324 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella conferenza di servizi decisoria il parere negativo espresso da una amministrazione partecipante, anche quando la stessa sia titolare di un interesse sensibile, non vincola l’amministrazione procedente, che è tenuta a svolgere una valutazione autonoma degli interessi coinvolti e a motivare la determinazione conclusiva. Il c.d. dissenso costruttivo previsto dall’art. 14-bis, comma 3, legge n. 241/1990 opera solo “ove possibile”: è escluso quando il dissenso si traduce in una piana bocciatura della proposta. La determinazione negativa della conferenza produce gli effetti della comunicazione di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990, e l’acquisizione di un dissenso non superabile esclude la necessità della conferenza in modalità sincrona. Il silenzio assenso orizzontale non rende inefficace il parere della Soprintendenza, che negli impianti fotovoltaici in zona vincolata mantiene un ruolo centrale ai sensi dell’art. 22-bis d.lgs. n. 199/2021.

Il Fatto

La società ricorrente avviava la Procedura abilitativa semplificata disciplinata, ratione temporis, dall’art. 6 d.lgs. n. 28/2011, per realizzare un impianto fotovoltaico su una cava dismessa nel territorio comunale.

Nella conferenza di servizi asincrona pervengono il parere favorevole dell’Aeronautica Militare e della Marina Militare e il parere sfavorevole della Soprintendenza; le altre amministrazioni restano silenti. Il Comune conclude negativamente la conferenza. La società impugna la determinazione, il parere soprintendizio e la nota di indizione, chiedendo altresì che l’ente sia condannato ad attestare la formazione del titolo autorizzativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta la censura di violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. L’art. 14-bis, comma 5, della medesima legge prevede che la determinazione negativa della conferenza produca gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi, escludendo un ulteriore adempimento partecipativo.

Quanto al dissenso costruttivo, il Tribunale osserva che l’art. 14-bis, comma 3, impone l’indicazione delle modifiche necessarie ai fini dell’assenso solo “ove possibile”. Il parere soprintendizio esprimeva ragioni ritenute affatto ostative, sicché era escluso che potesse essere reso un dissenso costruttivo in luogo del dissenso puro.

È infondata anche la censura sull’omessa indizione della conferenza sincrona. Il comma 5 dell’art. 14-bis esclude la necessità della modalità sincrona quando l’amministrazione acquisisca un dissenso non superabile e adotti la determinazione negativa; la modalità sincrona di cui al comma 6 opera solo fuori da tale ipotesi.

Il quarto motivo è invece fondato. Nella determinazione conclusiva il Comune si limita ad elencare i pareri e a concludere acriticamente, senza autonoma valutazione. Il Collegio richiama Cass. Sez. Un. n. 2155 del 2021 e TAR Calabria n. 57 del 2025: il parere negativo rappresenta interessi rimessi alla valutazione discrezionale finale dell’autorità decidente. Il vizio motivazionale integra un vizio proprio della funzione.

Il Tribunale esclude poi l’inefficacia del parere soprintendizio per il silenzio assenso sulla Provincia, richiamando Cons. Stato n. 8610 del 2023: gli interessi sensibili restano tutelati nella fase istruttoria. L’art. 22-bis d.lgs. n. 199/2021 assegna alla Soprintendenza un ruolo centrale, con provvedimento motivato di diniego. Il parere nel merito resiste, perché non si limita al vincolo del D.M. 15 dicembre 1969, ma valuta impatto visivo ed esigenze di restauro paesaggistico. Sono rigettate le domande di accertamento della formazione della PAS, dovendo l’amministrazione rideterminarsi; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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