Principi di diritto (Massima) In materia di prelievo supplementare sulle quote latte il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, poiché il prelievo non costituisce prestazione periodica e non rientra né nell’art. 2948 cod. civ. né nel termine breve dell’art. 3, comma 1, del Regolamento CE n. 2988/95. La violazione del diritto eurounitario da parte del provvedimento di imputazione si risolve in un vizio di annullabilità, e non di nullità: essa va fatta valere entro il termine di decadenza di sessanta giorni avverso l’atto che per primo ne è affetto, senza possibilità di dedurla per la prima volta contro gli atti esecutivi successivi. Il decorso della prescrizione resta sospeso durante i giudizi instaurati avverso le pregresse imputazioni, anche quando l’iniziativa sia assunta dal debitore, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 cod. civ.
Il Fatto
Una società operante nel settore lattiero-caseario impugna davanti al TAR Lombardia l’intimazione di pagamento emessa da AGEA per il ricalcolo del prelievo supplementare relativo alle campagne lattiere dal 1997/98 al 2004/05, per un totale di oltre un milione e trecentomila euro. Il provvedimento indica espressamente di essere adottato in esecuzione di sentenze del giudice amministrativo che avevano annullato le precedenti liquidazioni.
Il TAR respinge il ricorso, ritenendo la doglianza sull’erronea indicazione dell’autorità giudiziaria una mera irregolarità, il credito soggetto a prescrizione decennale, i prospetti di ricalcolo analitici e le censure generiche, la quantificazione degli interessi adeguatamente motivata. La società appella, deducendo prescrizione del capitale e degli interessi e il contrasto del prelievo con i principi del diritto unionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ribadisce l’orientamento maggioritario: il prelievo supplementare non è una prestazione periodica, ma una misura patrimoniale applicata sullo sforamento delle quote individuali, con conseguente applicazione dell’art. 2946 cod. civ. e non dell’art. 2948. Né vale il termine breve del Regolamento CE n. 2988/95, trattandosi di crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato.
Quanto all’ordinanza del GUP richiamata dall’appellante, la Sezione conferma che le indagini sulle banche dati non scalfiscono il sistema nazionale delle quote né trasferiscono sull’amministrazione l’onere di provare la veridicità dei dati, mancando in ogni caso un principio di prova sull’impatto concreto delle indagini sulla singola azienda.
Sulla interruzione della prescrizione la Corte osserva che il provvedimento impugnato è stato adottato in ottemperanza a diverse sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato i prelievi per le medesime annate. La pendenza di quei giudizi, la notifica di precedenti intimazioni ex art. 8-quinquies legge n. 33/2009 e la notifica del ricalcolo hanno impedito il decorso del termine. Richiamando l’art. 2945, comma 2, cod. civ., la Sezione precisa che la prescrizione non corre durante il giudizio anche quando l’iniziativa sia del debitore e il giudizio abbia forma impugnatoria.
La produzione documentale in appello è ritenuta ammissibile. La Sezione richiama il principio per cui i documenti attestanti la formazione di un giudicato vanno sempre acquisiti, per evitare contrasti tra giudicati e il rischio di revocazione, e l’eccezione di giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio, non operando i limiti dell’art. 104 c.p.a. La censura sulla prescrizione degli interessi è invece inammissibile per genericità.
Il motivo sul diritto unionale è infondato. L’atto impugnato è una cartella emessa a valle di un’imputazione già impugnata senza successo: il vizio di anticomunitarietà non può essere fatto valere per la prima volta contro l’atto esecutivo. La violazione del diritto UE determina semplice annullabilità, con onere di impugnazione nel termine di decadenza; il carattere definitivo della decisione amministrativa resta presidiato dalla certezza del diritto. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Il criterio di abbinamento al posto nell’asilo nido basato sull’ISEE non è irragionevole né discriminatorio: l’indicatore già pondera composizione del nucleo e situazioni di bisogno, in coerenza con l’eguaglianza sostanziale.
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che contesti il calcolo degli interessi compensativi deve esplicitare il criterio alternativo che ritiene corretto; in mancanza, il criterio equitativo adottato dall’Amministrazione non è irragionevole.
Ammissibile il giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che riconosce la carta del docente, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’inadempimento del Ministero non è giustificato dal contenzioso seriale né dalla mancanza di fondi.
Il TAR Puglia, in sede cautelare, non si pronuncia sulla fondatezza del ricorso, ma ritiene le esigenze della ricorrente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, fissando l’udienza pubblica.
Il diniego di prolungamento dell’astensione post partum è illegittimo se l’Amministrazione omette l’avviso ex art. 10 bis e non esperisce istruttoria sulle osservazioni e sul DVR che documentano l’incompatibilità delle mansioni.
Il divieto prefettizio di detenere armi non ha efficacia sine die: decorso un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze positive, sussiste un interesse giuridicamente protetto alla revoca e l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere sull’istanza.