Ottemperanza al decreto Pinto: penalità di mora e commissario ad acta (TAR Campania n. 1123 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. La proponibilità dell’azione è subordinata al duplice adempimento della notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione e della presentazione delle dichiarazioni ex art. 5-sexies legge n. 89/2001. Accertata la persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta, condannando al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Napoli n. 1149/2018, con cui il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento, in favore di ciascuno, della somma di euro 2.640,00 oltre interessi legali, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo.
Il decreto, notificato e non opposto, è divenuto definitivo. Munito di formula esecutiva, è stato notificato al Ministero in data 2.04.2022, unitamente alla documentazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, rinnovata in data 25.04.2022. Decorsi i termini senza pagamento, i ricorrenti chiedono l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla somma per ogni ritardo. Il Ministero non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo. Il decreto ex legge Pinto è provvedimento a natura decisoria in materia di diritti soggettivi e, come tale, è idoneo a fondare l’azione di ottemperanza. Il principio è già codificato dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che recepisce un orientamento consolidato, richiamato nel testo con il richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, n. 1484 del 2012 e a Cass. Sez. Un. n. 12533/2001.
Superata la questione del titolo, il Tribunale verifica i presupposti di proponibilità. Il decreto, munito di formula esecutiva in data 01.04.2022, è stato notificato presso la sede reale del Ministero in data 2.04.2022, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997. È decorso il termine di centoventi giorni senza esecuzione. Parimenti, le dichiarazioni ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 sono state inviate e rinnovate, con decorso infruttuoso del termine semestrale.
Sul piano dell’onere probatorio, il Collegio applica il principio generale in tema di inadempimento: il creditore prova il titolo e allega l’inadempimento, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo. Il titolo è cristallizzato nel decreto; il Ministero, non costituendosi, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. La decisione può quindi fondarsi sulle sole allegazioni dei ricorrenti.
Il ricorso è accolto. È dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È accolta anche la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: la penalità di mora è determinata negli interessi legali sulla somma complessiva, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione fino all’adempimento spontaneo ovvero all’insediamento del commissario ad acta. Per l’ulteriore inottemperanza è nominato sin d’ora un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, individuato a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria. Il compenso rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001. Le spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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