Rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero: ricorso improcedibile (Cons. Stato n. 6781 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta rinuncia all’istanza amministrativa di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito all’estero determina la carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto avverso il diniego e impone al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, astenendosi dal decidere nel merito. Il difetto di interlocuzione processuale sulla circostanza sopravvenuta non consente al giudice di primo grado di pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento impugnato. In sede di appello, la declaratoria di improcedibilità sostituisce integralmente la decisione di merito, che va riformata.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva negato il riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in Spagna, utile per l’esercizio della professione di docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo il diniego affetto da difetto di motivazione, e aveva ordinato all’Amministrazione il riesame dell’istanza, con eventuale assegnazione di misure compensative.

Nelle more, il ricorrente aveva formalmente rinunciato all’istanza di riconoscimento, per accedere ai percorsi formativi previsti dall’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. Il Ministero ha proposto appello deducendo che la rinuncia, intervenuta prima della decisione, avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando la disciplina dei percorsi di specializzazione per il sostegno didattico destinati a chi ha superato un percorso formativo all’estero e abbia presentato istanza di riconoscimento entro il 1° giugno 2024. L’accesso a tali percorsi, osserva il Consiglio di Stato, presuppone la rinuncia alla domanda di riconoscimento.

È proprio questa rinuncia a costituire il fulcro della decisione. Il Ministero ha documentato che la rinuncia è stata acquisita al protocollo della Direzione Generale competente in data 1 luglio 2025. Da quel momento, rileva il Collegio, l’interesse del ricorrente alla decisione sull’impugnazione del diniego è venuto meno, perché il procedimento amministrativo di riconoscimento non era più pendente.

Il giudice di primo grado avrebbe quindi dovuto dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza entrare nel merito della legittimità del provvedimento. La sentenza impugnata, pronunciata in data 17 dicembre 2025 e dunque successiva alla rinuncia, ha invece deciso nel merito annullando il diniego e ordinando il riesame dell’istanza.

Il Collegio sottolinea che la parte appellata non ha dato contezza della rinuncia, informazione decisiva che ha indotto il primo giudice a pronunciarsi ugualmente sul merito. Su questa premessa si fonda l’accoglimento dell’appello.

La decisione si allinea al precedente richiamato dal Collegio, Consiglio di Stato VII n. 5823 del 17 luglio 2026, che in una fattispecie analoga ha affermato la necessità della declaratoria di improcedibilità in presenza di rinuncia all’istanza amministrativa.

In riforma della sentenza appellata, il Consiglio di Stato dichiara pertanto l’improcedibilità del ricorso proposto in primo grado, con compensazione delle spese del primo grado e nessuna statuizione per quelle dell’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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