Compensazione tra voci di spesa generale legittima nel nuovo CCNL (Cons. Stato n. 1786 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, il rinnovo del contratto collettivo di categoria sopravvenuto in corso di gara costituisce una sopravvenienza assimilabile a quella normativa, che consente all’offerente di rimodulare le voci di costo e di compensare sottostime e sovrastime, purché l’entità complessiva dell’offerta rimanga invariata e la stessa risulti seria e sostenibile. È pertanto ammissibile far gravare i maggiori costi del personale su un fondo imprevisti accantonato nell’ambito delle spese generali, non essendo dato conoscere anzitempo il momento della stipula né l’entità degli aumenti pattuiti. La valutazione di congruità conserva natura globale e sintetica e non può convertirsi in una controverifica parcellizzata sulle singole voci di prezzo, salvo che la lex specialis imponga diversamente o la stazione appaltante richieda l’indicazione di dettaglio. Il giudizio dell’amministrazione è sindacabile solo per errori macroscopici o manifesta irragionevolezza.

Il Fatto

La controversia ha per oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e asili nido di un Comune, appalto di durata triennale rinnovabile, con importo a base di gara superiore a 3,8 milioni di euro per il primo periodo. L’appalto era stato inizialmente aggiudicato a una società cooperativa; quel provvedimento è stato annullato dal TAR Piemonte per carenza istruttoria e motivazionale, in particolare quanto al costo delle derrate biologiche e agli aumenti retributivi del nuovo CCNL di settore. Riattivato il sub-procedimento di verifica, l’amministrazione ha ritenuto congrue le nuove giustificazioni e ha nuovamente aggiudicato il servizio.

La seconda classificata ha impugnato la nuova aggiudicazione, deducendo che la manovra economica dell’aggiudicataria avesse assorbito i maggiori costi del lavoro riducendo spese generali e utile d’impresa, con sottostima del costo della manodopera e inattendibilità del costo delle materie prime. Il TAR ha respinto il ricorso. Propone appello la società seconda classificata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro del giudizio di anomalia, ribadendo che oggetto della verifica non è la ricerca di singole inesattezze dell’offerta economica, ma l’accertamento della sua complessiva attendibilità e affidabilità in vista della corretta esecuzione dell’appalto. La valutazione ha dunque natura globale e sintetica, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. V, n. 1652 del 2023).

L’appellante sostiene che la sentenza impugnata avrebbe violato il giudicato formatosi sulla precedente pronuncia di annullamento, che avrebbe imposto all’aggiudicataria di dettagliare la composizione delle spese generali e del fondo imprevisti. La Corte esclude che quel passaggio motivazionale contenga un simile dovere: l’inciso sul fondo non quantificato costituisce mero obiter dictum, inidoneo a limitare l’attività valutativa della stazione appaltante in sede di rinnovazione della verifica.

Nel merito, il Consiglio di Stato ritiene che il rinnovo dei minimi contrattuali sia sopravvenienza idonea a giustificare la compensazione tra voci di costo, a condizione che l’offerta resti invariata nel suo complesso. Sebbene il periodico rinnovo dei contratti collettivi sia evenienza fisiologica, ciascun operatore deve fare riferimento alle retribuzioni del contratto in vigore, non essendo prevedibile il momento della stipula né l’entità degli aumenti. L’amministrazione resta tenuta a considerare i nuovi importi, ma può ammettere la rimodulazione delle giustificazioni e l’utilizzo di somme accantonate per imprevisti.

Quanto all’onere di dettaglio delle spese generali, la Corte chiarisce che esso non sussiste in via generale, salva espressa previsione della lex specialis o specifica richiesta della stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. V, n. 6786 del 2020). Un’incidenza del 15,86% delle spese generali è del resto in linea con l’id quod plerumque accidit, e la decurtazione di euro 61.969,44 appare plausibilmente imputata a somme destinate fin dall’origine agli imprevisti. Pur prescindendo dall’abrogato art. 32, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, non emerge alcuna manifesta irragionevolezza. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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