Tariffa sanitaria onnicomprensiva di IVA e discrezionalità dell’amministrazione sanitaria (Cons. Stato n. 1788 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola con cui l’azienda sanitaria stabilisce che la tariffa per le prestazioni socio-sanitarie è comprensiva di ogni onere, IVA inclusa, non costituisce esercizio di potestà fiscale, ma scelta di programmazione sanitaria e di contenimento della spesa pubblica. Il principio di onnicomprensività della tariffa indica l’entità massima che l’ente pubblico si impegna a versare per l’acquisto della prestazione, comprensiva di ogni onere fiscale. La tariffa non può quindi differenziarsi in base al regime fiscale del gestore. L’eventuale riduzione dell’importo netto per le cooperative sociali è conseguenza del regime IVA agevolato e non di una scelta regionale. Non sussiste disparità di trattamento, poiché il regime agevolato al 5% non è deteriore rispetto all’esenzione senza detrazione.
Il Fatto
Il TAR per la Toscana, con sentenza n. 1137/2023, ha respinto in parte e dichiarato inammissibile per il resto il ricorso proposto da alcune società che gestiscono strutture RSA. L’impugnazione era diretta contro il decreto della direzione della zona distretto e lo schema di accordo contrattuale per il triennio 2023-2025. Due i profili contestati: il corrispettivo sanitario comprensivo di IVA e l’asserita immodificabilità triennale della quota sociale.
I primi quattro motivi, relativi alla clausola di onnicomprensività della tariffa, sono stati ritenuti infondati. I motivi sulla quota sociale sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse. L’appellante ha riproposto i sei motivi del ricorso introduttivo, lamentando l’inconferenza dei richiami giurisprudenziali alla normativa lombarda. L’azienda sanitaria ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta sottoscrizione degli accordi contrattuali, contenenti la medesima clausola.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio accoglie l’eccezione di tardività della memoria ex art. 73 c.p.a., depositata il 16 dicembre 2025 senza il rispetto del termine di trenta giorni liberi dall’udienza, calcolato escludendo dies a quo e dies ad quem. La memoria è quindi inutilizzabile. Nel merito, respinge invece l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse: gli accordi stipulati dalle strutture devono obbligatoriamente riprodurre lo schema di contratto, sicché l’illegittimità di una clausola dello schema renderebbe nulla la corrispondente clausola contrattuale per violazione di norme imperative.
Sul merito della tariffa sanitaria, l’interpretazione dell’azienda secondo cui essa va intesa comprensiva di IVA appare ragionevole e immune da vizi. Nessun’altra azienda sanitaria della Regione ha dato lettura diversa delle delibere regionali. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sul tema (Cons. Stato, Sez. III, n. 4969 del 2023; id., n. 10992 del 2023), rilevando che essa poggia su considerazioni generali, non sulle specificità delle legislazioni regionali.
Stabilire che la tariffa sia comprensiva dell’IVA non rappresenta un intervento sul piano fiscale, ma una scelta nell’ambito della programmazione sanitaria e del contenimento della spesa pubblica. Il principio di onnicomprensività implica che le tariffe indichino l’entità massima delle somme che l’ente pubblico si impegna a versare, inclusa ogni componente fiscale. L’aliquota al 5% è un regime di favore per le cooperative sociali rispetto all’esenzione, che non consente la detrazione: mancando la detraibilità, viene meno la neutralità del tributo e l’IVA assume natura di costo. La differenziazione della tariffa netta deriva dunque dal regime fiscale applicabile, non da una scelta dell’amministrazione, e non istituisce un regime deteriore.
Rigettati i motivi sull’IVA, il Collegio ritiene infondati anche il quinto e il sesto motivo, pur dubitando del permanere dell’interesse essendosi esaurito il periodo dello schema. L’uso del verbo “verrà” nell’art. 7 dello schema non muta l’interpretazione: la versione regionale riporta il verbo indicativo, senza alcuna volontà di vietare la modifica della quota. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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