Ottemperanza al giudicato e termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento (TAR Lombardia n. 369 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, deve precedere l’avvio dell’azione per il recupero coattivo delle somme. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di conformarsi al giudicato, assegna un termine per il pagamento e, in caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, restando riservata all’Amministrazione la verifica dell’esatta misura di capitale, interessi e accessori secondo il titolo e la legge. La misura di coercizione indiretta ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quando manifestamente iniqua e sproporzionata, non è dovuta.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal giudice del lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, a titolo di carta docente per cinque anni scolastici, la somma complessiva di euro 2.500,00. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione.
Non avendo l’Ente adempiuto, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza di un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore.
Il Tribunale ha poi precisato la natura del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Resta riservata la verifica dell’esatta misura e decorrenza di capitale residuo e interessi, secondo i parametri del titolo e della legge.
È stato quindi affermato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Alla luce di ciò, il ricorso è stato accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento. Sono state escluse le somme richieste a titolo di misura coercitiva indiretta, in quanto manifestamente inique e sproporzionate, mentre sono stati confermati interessi e accessori nei limiti del titolo.
Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di assumere le funzioni solo se investito dal creditore. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione resistente e distratte a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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