Obblighi di bonifica e giudicato esterno sulla responsabilità del successore (TAR Toscana n. 2100 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice amministrativo ha accertato con pronuncia passata in giudicato la (cor)responsabilità del successore a titolo di continuità d’impresa per la contaminazione di un sito e la legittimità dell’ordine di presentare un progetto di bonifica della falda, le censure che rimettono in discussione quei medesimi presupposti sono improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse. Il principio chi inquina paga opera anche quando non si possa escludere l’apporto causale di altri fattori, essendo sufficiente la contribuzione al rischio dell’inquinamento, accertabile secondo il criterio del più probabile che non. La corresponsabilità di terzi non rende illegittimo l’ordine di bonifica. Gli obblighi di riparazione si applicano alle contaminazioni storiche in ragione del carattere permanente degli effetti, senza violazione del divieto di retroattività.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava davanti al TAR Toscana la nota con cui il Ministero competente le aveva chiesto di trasmettere, entro trenta giorni, un progetto di bonifica della falda sottostante un’area di interesse nazionale per la bonifica, corredato del modello concettuale definitivo e della documentazione idrogeologica di supporto. L’ordine si fondava sui superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione rilevati successivamente alla certificazione di avvenuta bonifica e sui pareri tecnici degli enti competenti.
Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti la società gravava anche i pareri istruttori resi dall’ARPAT e dall’ISPRA, che avevano confermato la persistenza di inquinanti e il nesso con i cicli produttivi storici dell’area. La ricorrente contestava la propria responsabilità, la successione negli obblighi della società originariamente responsabile e l’applicabilità della disciplina sopravvenuta a fatti risalenti nel tempo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto l’eccezione di giudicato esterno. Le pronunce intervenute tra le medesime parti avevano definitivamente stabilito la corresponsabilità della ricorrente nella causazione dell’inquinamento, l’irrilevanza della possibile riconducibilità delle sostanze ad altre attività produttive e la legittimità della richiesta di un progetto di bonifica. Su queste basi il giudice rileva che le censure principali sono sovrapponibili ai motivi già respinti in appello e mirano a elidere gli stessi presupposti dell’atto oggi impugnato.
Ne deriva la improcedibilità dei profili che rimettono in discussione la responsabilità, l’operato delle parti in causa e l’applicazione della normativa ambientale. Il Tribunale ribadisce il principio secondo cui il fatto che non si possa escludere la responsabilità di altre imprese operanti nella zona non rende illegittimo il provvedimento. Il nesso causale si accerta secondo il criterio del più probabile che non, con presunzioni semplici, e la contribuzione al rischio è sufficiente ai fini degli obblighi di bonifica.
Quanto alla seconda censura principale, relativa alla mancata trasmissione degli approfondimenti tecnici del soggetto attuatore, il Collegio rileva che la ricorrente ha successivamente presentato un progetto di test pilota: la dedotta impossibilità di redigere gli interventi è quindi superata e anche tale doglianza è improcedibile.
I motivi aggiunti seguono la medesima sorte nelle parti riproduttive del gravame principale. Le residue censure sono infondate, perché il giudicato ha definitivamente escluso che l’azione di separazione attribuita al corso d’acqua e la presenza di contaminanti di altra origine possano scalfire l’accertamento di responsabilità. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono pertanto in parte dichiarati improcedibili e in parte respinti, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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