Accesso difensivo al personale penitenziario prevale sulla riservatezza (TAR Toscana n. 2099 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’accesso a carattere difensivo l’interesse del richiedente trova fondamento nel diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione e sussiste ogni volta in cui i documenti richiesti siano strumentali e direttamente connessi alla futura ed eventuale instaurazione di un giudizio a tutela di interessi qualificati. Tale interesse va verificato in astratto, non in concreto, essendo sufficiente che dall’esibizione derivi una qualche utilità per la tutela di situazioni soggettive. L’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 determina la prevalenza dell’accesso difensivo rispetto alle contrapposte ragioni della riservatezza, salvo che vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi. È preclusa all’Amministrazione e al giudice ogni valutazione ex ante sull’influenza o decisività del documento nel giudizio eventuale, salvo la radicale e assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al Corpo della polizia penitenziaria, presenta istanza di accesso l’11 dicembre 2024 per ottenere la documentazione relativa al conferimento di incarichi cui ambiva, e per i quali erano stati preferiti altri colleghi, oltre al connesso trattamento di missione. L’istanza viene esibita solo parzialmente dal Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria; sulla parte residua si forma un diniego implicito.

Il ricorrente agisce per l’annullamento del riscontro parziale e per l’accertamento del diritto all’ostensione integrale, deducendo l’interesse a verificare l’esistenza di condotte discriminatorie del datore di lavoro. Il Collegio, con ordinanza istruttoria, ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati; alla camera di consiglio del 18 dicembre 2025 il difensore rinuncia alla domanda relativa alla posizione di una controinteressata, non essendosi perfezionata la notifica per disguidi postali.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto le due domande colpite da vicende processuali. Ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda relativa a una controinteressata, in ragione dell’espressa rinuncia del ricorrente. Dichiara poi inammissibile la domanda relativa alla seconda controinteressata, poiché non vi è prova del perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c.: l’avviso di ricevimento reca un numero di invio non coincidente con quello della raccomandata, e il rinnovo non è stato effettuato nonostante il rinvio concesso.

Nel merito, il Collegio richiama il consolidato indirizzo sull’accesso difensivo. L’interesse va accertato in astratto e l’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 sancisce la prevalenza dell’accesso sulla riservatezza, salvo dati sensibili. Viene richiamato il principio per cui è preclusa ogni valutazione ex ante sull’ammissibilità, influenza o decisività del documento, salvo esercizio pretestuoso o temerario (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 7457 del 2025).

Applicando tali principi, il Tribunale ritiene sussistente l’interesse del ricorrente a ottenere copia della documentazione relativa al conferimento degli incarichi e al trattamento di missione, per verificare la legittimità del comportamento dell’Amministrazione datrice di lavoro. Non emergono ragioni di riservatezza idonee a giustificare la mancata ostensione di atti inerenti a procedure improntate ai principi di trasparenza e par condicio.

Accoglie quindi la domanda di accertamento del diritto all’ostensione dei documenti richiesti, esclusi quelli riguardanti le due controinteressate. Per i documenti mancanti, l’Amministrazione è tenuta a rilasciare una dichiarazione formale che ne attesti l’inesistenza, entro 20 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza (cfr. TAR Campania, Napoli, n. 1627 del 2024; TAR Lazio, Roma, n. 2485 del 2022; TAR Lombardia, Milano, n. 2131 del 2019). Le spese sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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