Interprete senza giuramento: nullità derivata del decreto di convalida (Cass. civ. Sez. I n. 23991 del 27.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata prestazione del giuramento da parte di chi sia stato nominato interprete, per sentire persona non di lingua italiana ai sensi dell’art. 122 cod. proc. civ., implica la nullità del singolo atto processuale. Tale nullità non è rilevabile d’ufficio, ma solo su iniziativa della parte interessata, non oltre la prima istanza o difesa successiva all’atto medesimo, ai sensi dell’art. 157 cod. proc. civ.. Nel procedimento di convalida dell’accompagnamento alla frontiera, la nullità dell’attività d’udienza cui il cittadino straniero è tenuto a partecipare si propaga, quale nullità derivata ex art. 336 cod. proc. civ., al decreto di convalida adottato all’esito dell’udienza stessa. L’eccezione è tempestiva quando il primo atto difensivo successivo all’udienza di convalida sia il ricorso per cassazione.

Il Fatto

Il Giudice di pace di Ancona, su richiesta della Questura, ha convalidato l’accompagnamento alla frontiera di un cittadino del Bangladesh, richiamando per relationem i motivi addotti dal rappresentante della Questura.

Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di convalida, articolando due motivi. Dopo il deposito ha rinnovato la notificazione alla Questura presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Gli intimati non si sono difesi con controricorso.

La Motivazione della Corte

Oggetto del ricorso è il provvedimento di convalida dell’accompagnamento alla frontiera, adottato dal Giudice di pace ai sensi dell’art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 122, comma 3, cod. proc. civ., per omesso giuramento dell’interprete, nonché la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. In udienza era stata ammessa una interprete di lingua albanese, mentre il cittadino straniero è di lingua bengalese, senza che dagli atti risultasse la conoscenza di tale lingua da parte della mediatrice. Dal verbale di udienza emergeva, inoltre, che l’interprete non aveva prestato il giuramento di rito.

La Corte richiama il proprio orientamento: la mancata prestazione del giuramento da parte dell’interprete nominato per sentire persona non di lingua italiana implica la nullità del singolo atto processuale, non rilevabile d’ufficio ma solo su iniziativa della parte interessata, non oltre la prima istanza o difesa successiva all’atto medesimo, ai sensi dell’art. 157 cod. proc. civ. (Cass., Sez. II, n. 341 del 1980; Cass., Sez. I, n. 14792 del 2014).

Nel caso concreto, il verbale di udienza non dà conto del giuramento dell’interprete. Ne deriva la nullità dell’attività d’udienza cui il cittadino è tenuto a partecipare e, per effetto derivato ex art. 336 cod. proc. civ., la nullità del decreto di convalida adottato all’esito di quella udienza.

L’eccezione è tempestiva: il primo atto difensivo successivo all’udienza di convalida è stato proprio il ricorso per cassazione, con cui la parte ha fatto valere il vizio. L’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame del secondo, che resta assorbito. Il decreto è pertanto cassato senza rinvio, essendo ormai trascorso il termine per procedere alla convalida.

Quanto alle spese, il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza è di Amministrazioni statali, sicché non vi è luogo a regolazione. Il compenso va liquidato ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, con istanza al giudice del procedimento e, per il giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata in caso di cassazione senza rinvio (Cass., Sez. I, n. 23007 del 2010; Cass., Sez. III, n. 11028 del 2009).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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