Obblighi del proprietario non responsabile dell’inquinamento e messa in sicurezza d’emergenza (TAR Lombardia n. 3225 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un’area non responsabile dell’inquinamento è tenuto, ai sensi dell’art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, ad adottare le misure di prevenzione di cui all’art. 240, comma 1, lett. i), e le misure di messa in sicurezza d’emergenza, ma non anche la messa in sicurezza definitiva né gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. L’ordine sindacale di messa in sicurezza in emergenza non presuppone l’accertamento della responsabilità dell’inquinamento in capo al proprietario, ben potendo l’amministrazione agire successivamente nei confronti dei responsabili. Il ricorso che si limiti a elencare i presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente senza contestarne in concreto la ricchezza viola il principio di specificità dei motivi di cui all’art. 40, comma 1, cod. proc. amm.

Il Fatto

L’Azienda di servizi alla persona ricorrente impugna l’ordinanza contingibile e urgente n. 1/2024 con cui il Sindaco del Comune di Colturano le ha ingiunto, ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, di eseguire entro dieci giorni misure di prevenzione per la messa in sicurezza in emergenza della Roggia Colturana, di cui è proprietaria, adottando misure provvisionali di immediato contrasto alla situazione di pericolo per la salute e l’ambiente.

La ricorrente deduce la violazione delle garanzie procedimentali, l’illegittimità del provvedimento per mancata individuazione dei soggetti responsabili dell’inquinamento e l’omessa azione del Comune nei confronti dei responsabili ai sensi dell’art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152/2006. Il Comune si costituisce chiedendo il rigetto. L’istanza cautelare è respinta con ordinanza n. 351/2024.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, è infondato. Il Comune ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento in data 15.12.2023 e il termine di venti giorni per le osservazioni è stato rispettato, essendo l’ordinanza adottata il 10.1.2024. La seconda comunicazione del 21.12.2023, per quanto inviata anche alla ricorrente, è chiaramente indirizzata alla sola Azienda Agricola terza “quale gestore dell’area interessata”.

Il secondo e il terzo motivo sono esaminati congiuntamente. La ricorrente elenca i presupposti di urgenza, contingibilità, temporaneità, ragionevolezza e proporzionalità dell’ordinanza senza contestarne in concreto la mancanza rispetto al caso di specie: ciò integra la violazione del principio di specificità dei motivi ex art. 40, comma 1, cod. proc. amm.

Il giudice chiarisce che il mancato accertamento della responsabilità dell’inquinamento in capo alla proprietaria non inficia la legittimità del provvedimento. Il Comune ha ordinato alla ricorrente, in quanto proprietaria della roggia, l’adozione delle misure di messa in sicurezza in emergenza, riservandosi di agire nei confronti dei responsabili per le misure definitive. L’ordine è conforme al codice dell’ambiente e non presuppone l’accertamento della responsabilità.

La ricorrente trascura che l’art. 245 d.lgs. n. 152/2006 pone a carico del proprietario non solo obblighi informativi, ma anche quello di attuare le misure di prevenzione secondo la procedura dell’art. 242. Il proprietario non responsabile è tenuto ad adottare le misure di prevenzione e la messa in sicurezza d’emergenza, non anche la bonifica e il ripristino ambientale.

La mancata ottemperanza agli obblighi gravanti sulla ricorrente in quanto proprietaria, oltre che agli impegni concordati nel sopralluogo del 15.3.2023, esclude la sussistenza dei vizi dedotti, a prescindere dalle azioni del Comune verso i responsabili. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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