Destinazione agricola legittima anche in difetto di vocazione agricola (TAR Lombardia n. 3230 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pianificazione urbanistica il Comune dispone di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo per travisamento dei fatti o vizi logici manifesti. La destinazione di un’area a zona agricola non presuppone necessariamente una vocazione agricola in senso stretto, ben potendo giustificarsi con finalità di contenimento del consumo di suolo e di decongestionamento urbano. Le previsioni del PTCP non sono vincolanti per il PGT, qualora siano configurate come mere possibilità di sviluppo futuro rimesse a un successivo procedimento in sede di SUAP. L’Amministrazione non ha l’onere di motivazione analitica nel respingere le osservazioni al piano, essendo sufficiente il contrasto con i principi ispiratori dello stesso.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari pro indiviso di un’ampia area nel Comune di Lacchiarella, frazione Villamaggiore, adiacente a un centro logistico, impugnavano il nuovo PGT approvato con deliberazione consiliare del 2019, dolendosi della destinazione agricola impressa ai propri terreni e chiedendone l’annullamento in parte qua.
L’area era oggetto di un preliminare di acquisto con una società interessata alla realizzazione di un polo logistico; i proprietari avevano attivato una procedura di SUAP in variante al PGT e presentato un’osservazione, respinta in sede di approvazione definitiva. Il PTCP della Città Metropolitana di Milano del 2013 individuava sull’area un centro logistico e intermodale. Da qui il ricorso, articolato in sette motivi, per asserita contraddittorietà tra pianificazione comunale e provinciale, irragionevolezza dell’azzonamento, omessa disamina delle istanze e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta per prima la questione del rapporto tra PGT e PTCP. La destinazione agricola dell’area era già presente nello strumento urbanistico previgente, tanto che i proprietari avevano dovuto richiedere una variante in sede di SUAP. La rappresentazione grafica del terminal intermodale nelle tavole e nelle NTA del PGT non integra una contraddittorietà invalidante: la tavola DP.04 spiega che il PGT non ha competenze programmatorie per inserire previsioni di livello sovracomunale e che la destinazione agricola è la più logica in attesa dell’eventuale attuazione della previsione provinciale.
Il Collegio esclude poi la vincolatività del PTCP con effetti invalidanti: la stessa Città Metropolitana, in sede di VAS, aveva qualificato l’allocazione come non vincolante e non auspicabile, per il consumo di suolo, la rilevanza paesaggistica ed ecologica e la congestione del traffico, escludendola dalla successiva versione del PTCP. Da ciò l’infondatezza del primo, secondo, quarto e quinto motivo.
Quanto all’asserita irragionevolezza dell’azzonamento, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui la scelta pianificatoria è sindacabile solo per arbitrarietà o irragionevolezza manifeste (TAR Lombardia n. 2951 del 2023; Cons. Stato n. 1907 del 2016). La destinazione a verde agricolo è legittima quando persegue il contenimento del consumo di suolo e il decongestionamento, indipendentemente dalla vocazione agricola dei terreni (Cons. Stato n. 7407 del 2023). Nel caso concreto le ragioni della scelta sono riconducibili proprio alla riduzione del consumo di suolo, finalità reiteratamente invocata negli atti di piano.
Il sesto motivo è respinto perché le istanze di riclassificazione erano state ripetutamente esaminate, sempre con esito negativo, e la loro rimessione alla procedura di variante in sede di SUAP non è lesiva per i proprietari. Il settimo motivo cade alla luce del principio per cui le osservazioni al PGT costituiscono un mero apporto dei privati e non impongono un’obbligo di analitica confutazione, essendo sufficiente il contrasto con gli indirizzi del piano (TAR Lombardia n. 2333 del 2021): il risparmio del consumo di suolo era uno dei principi ispiratori e la classificazione agricola vi si conforma.
Il ricorso è pertanto respinto nel merito, con compensazione delle spese in ragione dell’andamento complessivo della controversia.
Nota della Redazione
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