Variante urbanistica non approvata e discrezionalità del Consiglio comunale (Cons. Stato n. 9327 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accordo con cui il Comune si impegni a sottoporre al Consiglio comunale una proposta di variante al P.R.G. non integra alcun obbligo di approvazione, restando impregiudicata la discrezionalità dell’organo consiliare. La mancata approvazione della variante costituisce espressione del potere pianificatorio, sindacabile dal giudice amministrativo solo per vizi procedimentali, errori di fatto, manifesta illogicità e irragionevolezza. È congruamente motivata la delibera che neghi l’approvazione in ragione dell’esigenza di una programmazione complessiva del territorio, volta a evitare espansioni di carattere episodico. Il riparto interno di competenze tra Giunta e Consiglio non rileva all’esterno ai fini dell’esatto adempimento dell’accordo, stipulato dal Comune come ente unitario.

Il Fatto

La società appellante è proprietaria di un’area non edificata ricompresa nella zona tecnico distributiva del P.R.G. comunale, inserita in un piano di lottizzazione convenzionato che ammetteva esclusivamente la realizzazione di un edificio con destinazione alberghiera. Nel 2014 il Comune e i lottizzanti stipulavano un accordo integrativo che prevedeva l’impegno dell’amministrazione a sottoporre al Consiglio una variante per il cambio di destinazione da albergo a terziario e per la realizzazione di tre edifici in luogo di quello unico.

La società, confidando nell’accordo, lasciava decadere il permesso di costruire già rilasciato e redigeva un progetto alternativo. La variante, adottata nel 2019, non veniva poi approvata con delibera consiliare del 2020. Il TAR Marche respingeva il ricorso; la società proponeva appello, deducendo l’automatica decadenza del vincolo di destinazione, l’assenza di impatto della variante e l’illegittimità del diniego per eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il motivo relativo alla legittimità della delibera consiliare. Muove dal tenore letterale dell’art. 8-bis dell’accordo del 2014, che espressamente precisa come resti «salva ed impregiudicata la discrezionalità e volontà politica del Consiglio Comunale». Ne deduce che l’unico impegno assunto dal Comune aveva ad oggetto la sola presentazione della variante all’esame del Consesso, impegno correttamente adempiuto.

Quanto alla prospettata scissione tra il ruolo della Giunta e quello del Consiglio, il Collegio la ritiene priva di fondamento: l’accordo è stato stipulato dal Comune come ente complessivamente inteso, sicché il riparto interno di competenze non assume rilievo esterno nella valutazione dell’adempimento.

Nel merito, la motivazione della delibera rientra nei limiti fisiologici della discrezionalità spettante all’amministrazione nelle scelte di pianificazione. Il diniego si fonda su una pluralità di elementi: le nuove politiche di risparmio di suolo, la crisi del settore immobiliare e l’opportunità di una rivalutazione strategica del sistema produttivo, evitando espansioni di carattere episodico. Tale scelta è ritenuta congruamente motivata e scevra da irragionevolezza.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui il disegno urbanistico è espressione di ampia discrezionalità, che investe anche le opzioni di sviluppo socioeconomico (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2024, n. 6427), e non è condizionato dalle precedenti destinazioni d’uso più favorevoli, essendo priva di tutela la generica aspettativa alla reformatio in melius (Cons. Stato, sez. IV, 7 dicembre 2022, n. 10731).

Il rigetto del motivo è di per sé sufficiente a respingere l’appello. Anche gli altri motivi sono comunque infondati: ove pure fosse decaduta la destinazione esclusiva ad albergo, per realizzare i tre edifici sarebbe stata necessaria l’approvazione della variante, la cui mancata approvazione resta legittima in forza della ragione che la sorregge. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della questione in fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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