Obbligo del Comune di provvedere sull’istanza di rizonizzazione dell’area (TAR Sicilia n. 3331 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune è tenuto a provvedere con atto formale, anche di segno negativo, sull’istanza con cui il proprietario chiede l’assegnazione di una nuova destinazione urbanistica a un’area divenuta zona bianca per intervenuta decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio. Il dovere di provvedere non viene meno per il solo fatto che la decadenza dei vincoli non sia dimostrata in giudizio, poiché la questione attiene al merito della domanda e non alla sua ammissibilità. L’istanza non è manifestamente infondata né costituisce riproposizione di una precedente richiesta su cui l’amministrazione abbia già statuito. Il silenzio serbato integra pertanto silenzio-inadempimento e giustifica la condanna dell’ente a pronunciarsi entro un termine assegnato dal giudice.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Caltagirone, acquistato con contratto del 24 luglio 2000 e catastalmente individuato al foglio 109, particelle 12, 1006, 866, 1012, 1008 e 1236. Nel vigente piano regolatore l’area ha destinazione a servizi civici, parcheggi e verde pubblico. Secondo la prospettazione attorea i relativi vincoli urbanistici quinquennali sarebbero decaduti l’11 marzo 2009, senza che l’amministrazione abbia provveduto né alla loro reiterazione né all’assegnazione di una nuova destinazione.

Con pec del 7 agosto 2025, protocollata l’8 agosto 2025 al n. 37978, la società ha invitato il Comune ad assegnare una destinazione urbanistica all’area, qualificata ormai come zona bianca. Decorsi inutilmente più di trenta giorni, la società ha impugnato il silenzio-inadempimento con ricorso notificato l’11 settembre 2025, lamentando la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, oltre all’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio, desunto dalla giurisprudenza amministrativa richiamata, secondo cui la scadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione non esime il Comune dall’obbligo di dettare una nuova disciplina urbanistica. La decadenza del vincolo non libera quindi l’amministrazione dalla cura dell’interesse pubblico alla definizione della destinazione dell’area.

Il Tribunale affronta poi il tema dei limiti del dovere di provvedere. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 2902 del 2013 e TAR Puglia – Bari, Sez. III, n. 1160 del 2020, il Collegio ricorda come l’amministrazione non sia tenuta a pronunciarsi su istanze manifestamente infondate o che costituiscano mera riproposizione di una richiesta già definita. In tali ipotesi obbligarla a provvedere risulterebbe inutile e diseconomico.

La Corte ritiene tuttavia che tali eccezioni non ricorrano nel caso concreto. La decadenza dei vincoli alla data dell’11 marzo 2009 non è positivamente dimostrata dalla società, ma la questione attiene al merito dell’istanza, non alla sua ammissibilità. L’istanza, sebbene eventualmente non accoglibile, non è manifestamente infondata e non si risolve nella riproposizione di una precedente richiesta su cui il Comune abbia già statuito con determinazione formale.

Ne deriva che il Comune di Caltagirone è tenuto a dare risposta, quale che ne sia il segno, all’istanza protocollata l’8 agosto 2025 al n. 37978. Il Collegio accoglie pertanto il ricorso e condanna l’ente a provvedere con atto formale entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Sulla refusione delle spese il Collegio statuisce secondo soccombenza, liquidando in favore della società ricorrente la somma di 1.000,00 euro, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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