Impianti pubblicitari e distanze: deroghe facoltative e discrezionalità del Comune (TAR Lombardia n. 1639 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di installare mezzi pubblicitari in corrispondenza delle intersezioni, posto dall’art. 51, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 495/1992, ammette deroghe solo in forza di una mera facoltà dell’Amministrazione, che non attribuisce alcuna aspettativa al titolare dell’impianto. La deroga consentita dall’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 285/1992 va esercitata nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e implica valutazioni discrezionali. Quando tali valutazioni rispondono all’interesse generale, esse sono prioritarie e la posizione del titolare dell’impianto pubblicitario risulta recessiva. Il vizio di disparità di trattamento non è configurabile ove il parametro invocato consista in un atto adottato dall’Amministrazione contra legem.
Il Fatto
Il Comune di Como ha diffidato la società ricorrente a rimuovere un impianto pubblicitario di grandi dimensioni collocato in una piazza cittadina e si è pronunciato negativamente sulla relativa domanda di installazione. I pareri negativi della Polizia Locale richiamati nel provvedimento si fondavano sulla collocazione dell’impianto in corrispondenza di un’intersezione e sulla sua attitudine a distrarre gli utenti della strada.
La società ha impugnato la diffida e il diniego, deducendo l’insussistenza di ostacoli derivanti dal piano generale degli impianti pubblicitari, la disparità di trattamento rispetto a un precedente analogo assentito e la contraddittorietà tra due pareri della Polizia Locale. Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 628/2017. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva la sopravvenuta carenza di interesse quanto all’impugnazione della diffida, poiché la stessa ricorrente ha dichiarato che le doglianze sul punto sono superate dalla intervenuta rimozione dell’impianto. Accoglie invece l’eccezione comunale di inammissibilità del ricorso rivolto contro il Comando di Polizia Locale, privo di soggettività giuridica autonoma rispetto all’Ente locale.
Nel merito, il Tribunale richiama l’art. 51, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 495/1992, che vieta l’installazione di mezzi pubblicitari in corrispondenza delle intersezioni. Rileva che l’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 285/1992 consente ai Comuni di concedere deroghe, ma nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Tale previsione integra una mera facoltà e non attribuisce alcuna aspettativa all’esercizio del relativo potere.
Poiché la norma fissa una distanza minima per il posizionamento dei cartelli, l’Amministrazione che valuti la compatibilità dell’impianto con ulteriori esigenze compie valutazioni discrezionali. Quando esse rispondono all’interesse generale, sono prioritarie rispetto alla posizione del titolare dell’impianto pubblicitario, che risulta recessiva, come affermato dal precedente TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 5.8.2017, n. 978.
Il motivo sulla disparità di trattamento è respinto: secondo giurisprudenza pacifica il vizio non è configurabile quando il termine di raffronto sia un atto adottato dall’Amministrazione contra legem (Cons. Stato, Sez. V, 18.11.2003, n. 7314). Quanto alla asserita contraddittorietà tra i pareri della Polizia Locale, il Collegio la esclude: entrambi richiamano il dato normativo e svolgono una valutazione in concreto della pericolosità, escludendo le eccezionali circostanze che consentirebbero di derogare alle distanze minime.
Il ricorso è quindi dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per il resto respinto, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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