Obbligo di comunicazione al comando delle denunce sporte dal militare (TAR Molise n. 122 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il militare che sporge denuncia-querela per fatti attinenti al servizio è tenuto a darne sollecita comunicazione al proprio comando ai sensi dell’art. 748, comma 5, lett. b) del d.P.R. n. 90/2010. L’espressione “eventi che possono avere riflessi sul servizio” va intesa come riferita a qualunque fatto attinente al servizio in senso ampio: la valutazione dell’incidenza è riservata ai superiori gerarchici, non al militare. La clausola “senza ritardo” dell’art. 1398 del d.lgs. n. 66/2010 esprime una regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, commisurata alla complessità degli accertamenti preliminari. La sanzione che colpisce l’omessa comunicazione non è ritorsiva ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, perché non reprime la denuncia ma l’inosservanza del dovere informativo successivo.
Il Fatto
Un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso una stazione del Molise, nel periodo tra il gennaio 2018 e il gennaio 2019 presentava numerose denunce-querele nei confronti di propri superiori gerarchici. Da quelle iniziative scaturivano due procedimenti penali, uno davanti al Tribunale militare e uno davanti al Tribunale ordinario, con plurime contestazioni di falsità ideologica, abuso d’ufficio, lesioni, istigazione a delinquere e favoreggiamento personale.
L’Amministrazione apprendeva l’esistenza delle denunce solo incidentalmente e in ritardo. Avviava quindi il procedimento disciplinare e irrogava la sanzione di dieci giorni di consegna di rigore, per violazione degli artt. 717 e 748, comma 5, lett. b) del d.P.R. n. 90/2010, con aggravante della recidiva. Il ricorso gerarchico veniva respinto. Il militare impugnava così entrambi i provvedimenti davanti al TAR Molise, deducendo vizi procedimentali e sostanziali e chiedendo il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente il ricorso. Sul piano procedimentale, ritiene inconferente il richiamo all’art. 1046 del T.U.R.O.M., che fissa il termine di conclusione del procedimento e nulla dice sul suo inizio, disciplinato dall’art. 1398 del d.lgs. n. 66/2010. La clausola “senza ritardo” non equivale a immediatezza, ma a ragionevole prontezza, valutata secondo la gravità della violazione e la complessità degli accertamenti.
Nel caso concreto, l’Amministrazione aveva appreso delle denunce solo in occasione di un ricorso giurisdizionale del militare, nell’aprile 2019. Solo con la nota del 2 luglio 2019 aveva acquisito gli elementi completi per formulare l’addebito. L’avvio del 17 luglio 2019 è dunque tempestivo. La delega di indagini ricevuta dal Comando non rilevava, riguardando mere richieste di generalità.
Quanto al contraddittorio, la comunicazione di avvio conteneva una descrizione dettagliata delle condotte contestate e delle modalità di accesso agli atti. Il militare presentava una memoria difensiva, letta dalla Commissione di disciplina. Lo stato di malattia non impediva la difesa: il differimento del procedimento presuppone un’istanza ex art. 1370, comma 5 del C.O.M., nella specie non proposta.
Nel merito, il Collegio ritiene applicabile il regime dell’art. 1350 del C.O.M., poiché le denunce riguardavano fatti di servizio, erano rivolte a militari e il denunciante aveva indicato il proprio ruolo. Sussisteva quindi l’obbligo di comunicazione al comando: la finalità cautelare della norma impone di rendere edotti i superiori delle notizie con possibili riflessi sul servizio, spettando a loro la relativa valutazione. La sentenza della Corte costituzionale n. 299/2018 non è pertinente, riguardando le informative di reato della polizia giudiziaria. Le denunce, inoltre, non integravano whistleblowing: denotavano uno scopo personale ritorsivo, estraneo all’interesse all’integrità della P.A.
Infine, la sanzione rispetta il principio di proporzionalità: l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità e la recidiva, non contestata, giustifica la misura. La domanda risarcitoria cade per la legittimità degli atti. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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