Retribuzione del lavoro straordinario e indennità pensionabile nella Guardia di Finanza (TAR Sardegna n. 328 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 43 della legge n. 121/1981, che imponeva di commisurare proporzionalmente alla retribuzione mensile il compenso per il lavoro straordinario, è stato abrogato dall’art. 9 del d.lgs. n. 195/1995, che ha rimesso la materia del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare alla concertazione recepita con decreto presidenziale. La pretesa di includere l’indennità pensionabile nella retribuzione-parametro del lavoro straordinario non trova quindi fondamento nella norma invocata, né essa è idonea a costituire parametro di legittimità dei decreti di recepimento. Il giudizio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost. va svolto in modo globalizzante, avendo riguardo al trattamento economico complessivo e non alle singole componenti. Non è irragionevole, ex art. 3 Cost., un assetto che remuneri forfetariamente il lavoro straordinario in misura inferiore al lavoro ordinario, in ragione della peculiare collocazione ordinamentale dei Corpi militarizzati e delle esigenze di equilibrio del bilancio pubblico. Le censure di illegittimità costituzionale e convenzionale dei decreti di recepimento sono infondate, non essendo esigibile il coinvolgimento di associazioni sindacali militari non ancora legittimate all’epoca della loro adozione.

Il Fatto

I ricorrenti, appartenenti alla Guardia di Finanza in servizio nella Regione Sardegna, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla riparametrazione e al ricalcolo della retribuzione per il lavoro straordinario, con inclusione nella retribuzione-parametro dell’indennità pensionabile percepita a norma dell’art. 43 della legge n. 121/1981, nonché la condanna delle Amministrazioni al pagamento delle differenze maturate nel quinquennio anteriore.

La domanda investiva, previa disapplicazione, l’art. 22 del d.P.R. n. 39/2018, l’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 95/2017 e l’art. 12 del d.P.R. n. 184/2010, ritenuti in contrasto con la norma del 1981 e con gli artt. 3 e 36 Cost.. Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno esteso le censure all’art. 38 del d.P.R. n. 57/2022 e al sistema della concertazione, deducendo la violazione della libertà sindacale ex artt. 18 e 39 Cost. e dei parametri convenzionali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. II, ord. n. 11654/2022, che ha escluso deroghe al principio dell’articolazione territoriale della giustizia amministrativa di cui all’art. 125 Cost. Quanto alle eccezioni di rito, il Tribunale ritiene di poter prescindere dal loro esame, essendo il ricorso comunque infondato nel merito.

Il nucleo della decisione investe il rapporto tra l’art. 43 della legge n. 121/1981 e la disciplina sopravvenuta. Secondo il Tribunale, il d.lgs. n. 195/1995 ha dettato una nuova disciplina organica del rapporto di impiego delle Forze di polizia, rimettendo la determinazione del trattamento economico alla concertazione e determinando l’abrogazione dell’art. 43 citato per contrasto con il nuovo sistema delle fonti. La l. n. 46/2022 ha confermato tale assetto, subordinando i poteri negoziali delle associazioni sindacali all’osservanza del medesimo decreto legislativo.

Anche a voler ritenere applicabile la norma del 1981, essa non consentirebbe comunque l’esito preteso: il comma 16 richiamava il solo stipendio del livello retributivo, quale componente correlata all’espletamento dell’orario ordinario, e non l’intero trattamento economico. L’indennità pensionabile, liquidata in misura fissa a prescindere dalle ore effettuate, non può costituire parametro della retribuzione del lavoro straordinario.

Le censure ex art. 36 Cost. sono infondate alla luce del principio, ribadito dalla Corte costituzionale n. 470/2002 e dalla giurisprudenza amministrativa richiamata, secondo cui il giudizio di proporzionalità e sufficienza va condotto in modo globalizzante sul trattamento complessivo. Quanto all’art. 3 Cost., il sottodimensionamento del compenso per straordinario rispetto al lavoro ordinario trova giustificazione in una ragionevolezza di tipo economico-organizzativo, desumibile dagli artt. 3 e 97 Cost., e nella peculiarità del lavoro pubblico rispetto a quello privato, non essendo esportabile il principio dell’art. 2108 cod. civ..

Le doglianze sulla concertazione sono parimenti infondate. La Corte costituzionale n. 120/2018 ha sì superato il divieto di associazioni sindacali militari, ma subordinandone l’esercizio a condizioni e limiti legislativi. Al momento dell’adozione dei decreti richiamati le associazioni sindacali non erano ancora legittimate, non essendo concluso il procedimento previsto dalla l. n. 46/2022. Quanto alle pronunce del CEDS, esse non vincolano il giudice nazionale. Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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