Nomina Presidente Ente Parco obbligo conclusione procedimento ministeriale (TAR Puglia n. 1008 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimenti avviati d’ufficio, la pubblica amministrazione è gravata dall’obbligo di concluderli mediante l’adozione di un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.. Tale obbligo sussiste anche nel procedimento di nomina del presidente di un ente parco nazionale, disciplinato dall’art. 9, comma 3, legge n. 394/1991, che deve concludersi entro il termine generale di trenta giorni ovvero, se più lungo, entro quello di centoventi giorni stabilito dal DM n. 527/1994, pur in assenza di espressa menzione di tale fattispecie. Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., l’interesse del ricorrente è diretto all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’amministrazione, quale che ne sia il segno, non potendo il giudice sindacare il merito di un’attività discrezionale non ancora esercitata. La proroga dell’incarico di commissario straordinario dell’ente costituisce provvedimento meramente interinale e temporaneo, inidoneo a far venir meno l’inerzia serbata sulla definizione del procedimento di nomina.

Il Fatto

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva avviato il procedimento per la nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, proponendo al Presidente della Regione Puglia una terna di candidati, tra cui il ricorrente. La Regione aveva espresso l’intesa sulla candidatura di quest’ultimo, ma il Ministero, nonostante il decorso dei termini e un sollecito dell’interessato, non aveva definito l’iter di nomina.

Il ricorrente ha quindi agito ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e dell’obbligo del Ministero di concludere il procedimento, deducendo la violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990 e dell’art. 9 legge n. 394/1991.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio generale per cui, ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere i procedimenti che debbano essere iniziati d’ufficio mediante l’adozione di un provvedimento espresso, citando a sostegno Cons. Stato, Sez. IV, 21 novembre 2025, n. 9110 e T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 18 novembre 2025, n. 1000.

La Corte ha chiarito che, nel giudizio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., l’interesse del ricorrente è di natura strumentale, afferendo all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’amministrazione, quale che ne sia il segno, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento. In presenza di attività discrezionale, non è consentito al giudice amministrativo valutare la fondatezza della pretesa sostanziale, potendo ciò avvenire soltanto in caso di attività vincolata, come precisato da Cons. Stato, Sez. VI, 1° aprile 2022, n. 2420 e Cons. Stato, Sez. VI, 1° marzo 2021, n. 1756.

Nella fattispecie, il Collegio ha riscontrato la sussistenza di un interesse qualificato del ricorrente alla definizione del procedimento, considerato che la Regione Puglia aveva espresso l’intesa sulla sua candidatura e che egli aveva presentato un sollecito rimasto senza riscontro. Il TAR ha inoltre rilevato che il decreto ministeriale di proroga dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Ente Parco, pur espressamente motivato con la perdurante pendenza del procedimento di nomina, costituisce un provvedimento meramente interinale e temporaneo, non idoneo a manifestare la volontà dispositiva definitiva dell’amministrazione.

Il ricorso è stato pertanto accolto esclusivamente nei limiti dell’obbligo di concludere il procedimento, ordinando al Ministero di provvedere espressamente entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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