Decadenza rateazione e termine notifica cartella natura sollecitatoria (Cass. civ. Sez. 5 n. 24090 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo operate per effetto della decadenza dalla rateazione delle somme dovute, previsto dall’art. 3-bis, comma 5, del d.lgs. n. 462/1997, ha natura meramente sollecitatoria, non essendo espressamente comminata la decadenza per la sua violazione, a differenza del termine di cui all’art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602/73. Tale termine speciale, che decorre dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata, si applica esclusivamente all’iscrizione a ruolo conseguente alla decadenza dal pagamento rateizzato. Inoltre, è inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti questioni nuove non trattate nel giudizio di merito, senza indicare l’atto processuale in cui la questione sarebbe stata dedotta. È altresì inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che denunci la violazione di una norma inconferente rispetto alla questione esaminata dal giudice di merito.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per la riscossione di ruoli derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e dalla decadenza dalla rateazione dei medesimi importi, sostenendo l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione e l’illegittimità della pretesa. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; l’Agenzia delle entrate proponeva appello.
La Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva il gravame, ritenendo tempestivo l’esercizio del potere impositivo con riferimento sia ai ruoli derivanti dalla decadenza dalla rateazione, sia a quelli discendenti dalla liquidazione delle dichiarazioni. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Con riferimento al primo motivo, la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, asserendo che la richiesta di rateizzazione non integrasse un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione. La Corte ha tuttavia rilevato l’inconferenza della norma richiamata: la CTR aveva infatti applicato la disciplina speciale di cui all’art. 3-bis, comma 5, del d.lgs. n. 462/1997, relativa all’iscrizione a ruolo conseguente alla decadenza dal beneficio della rateazione.
La Corte ha chiarito che il termine biennale ivi previsto, decorrente dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata, è stato correttamente applicato dal giudice di merito, risultando la cartella notificata entro tale termine. Ha inoltre precisato che, sul punto, il termine ha natura sollecitatoria e non è previsto a pena di decadenza, a differenza del termine triennale generale di cui all’art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/73, in conformità all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite e dalla giurisprudenza successiva.
Il secondo motivo, concernente la mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello per carenza di specificità, è stato dichiarato inammissibile perché prospettante una questione nuova. La Corte ha ribadito l’onere del ricorrente di allegare l’avvenuta deduzione della questione nei gradi di merito, indicando l’atto processuale, al fine di consentire il controllo della sua ammissibilità.
Il terzo motivo, relativo al difetto di motivazione della cartella, è stato infine ritenuto inammissibile, sia per la genericità delle deduzioni, non essendo stato dimostrato il contrasto tra le affermazioni della sentenza impugnata e le norme regolatrici, sia perché la doglianza investiva direttamente la cartella esattoriale e non il decisum della pronuncia gravata, incentrato sulla decadenza dal potere impositivo. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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