Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 2461 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., l’azione volta a conseguire l’esecuzione della sentenza passata in giudicato che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento di somme di denaro. Spetta al debitore contestare il titolo esecutivo o provare l’avvenuto pagamento, poiché i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno dimostrati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine perentorio e, in caso di persistente inottemperanza, nomina un commissario ad acta. Quando questi sia individuato in un dirigente della stessa Amministrazione debitrice, non gli spetta alcun compenso, rientrando tale attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al TAR Sicilia l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a pagarle la somma di € 1.100,62 oltre accessori, con distrazione delle spese di lite in favore dei difensori. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 13 aprile 2024 ed era passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dal Tribunale il 3 giugno 2024.

La parte ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 2 febbraio 2025 e depositato il giorno successivo. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né provare l’avvenuto pagamento. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 4 giugno 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza dei presupposti processuali. La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ammette il giudizio di ottemperanza. È stato inoltre rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, c.p.a. e quello per il deposito del ricorso previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a.

Quanto alla ritualità della notificazione, il Collegio ha riscontrato il rispetto del disposto dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni in legge n. 30/1997, avendo la parte documentato la notificazione al Ministero resistente.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero non ha specificamente contestato il titolo esecutivo, non ne ha messo in discussione l’idoneità all’esecuzione e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. In applicazione del principio sull’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., i fatti estintivi e impeditivi del diritto devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Sussiste pertanto l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza, con esclusione del solo capo sulle spese legali distratte in favore dei difensori, non ricorrenti nel presente giudizio.

Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio II – Contenzioso e disciplina del personale, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, incaricato di dare corso al pagamento entro ulteriori novanta giorni.

Quanto al compenso, il Tribunale ha escluso che il commissario vi abbia diritto, trattandosi di dirigente della stessa Amministrazione resistente. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da una consolidata giurisprudenza amministrativa richiamata dal Collegio. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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