Il decreto ingiuntivo esecutivo è titolo per l’ottemperanza verso la p.a. (TAR Molise n. 184 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza. Esso rientra tra gli “altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario” richiamati dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., con la conseguenza che la p.a. debitrice è tenuta a darvi integrale esecuzione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, il giudice amministrativo accerta l’obbligo e ordina il pagamento, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. L’assenza di prova dell’adempimento fonda l’accoglimento del ricorso.
Il Fatto
Il Tribunale di Campobasso, con decreto ingiuntivo n. 75/2024 del 13.03.2024, ingiungeva all’Azienda Sanitaria della Regione Molise il pagamento in favore di una società cessionaria della somma di € 847.718,19, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo e spese della procedura monitoria liquidate in € 4.394,00, con accessori. Il decreto veniva dichiarato definitivamente esecutivo il 21.06.2024 con provvedimento n. 4175/2024 dello stesso Tribunale e notificato in forma esecutiva all’indirizzo PEC istituzionale dell’Azienda il 24.06.2024.
Non essendo intervenuto il pagamento, la società, decorso il termine dilatorio di 120 giorni, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Molise, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina anticipata di un commissario ad acta e la condanna alle spese. L’Azienda, regolarmente notiziata, non si costituiva. Con ordinanza istruttoria il Tribunale disponeva la produzione della prova della notifica del titolo esecutivo, poi acquisita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Il provvedimento monitorio è divenuto definitivamente esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ. e, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, assume valore di cosa giudicata: esso è pertanto riconducibile all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli altri provvedimenti equiparati del Giudice Ordinario. Il ricorso è dunque ammissibile.
Quanto al merito, il Tribunale rileva che l’Amministrazione non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’integrale adempimento dell’obbligo imposto dal decreto. L’accertamento dell’inadempimento si traduce nell’ordine di pagamento delle somme dovute in base al titolo, con il medesimo contenuto del provvedimento monitorio: capitale, interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo, spese della procedura liquidate in € 4.394,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Il Collegio fissa un termine ultimativo di 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza nomina sin d’ora, ratione muneris, il commissario ad acta nella persona del Direttore del Dipartimento Amministrativo – Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell’Azienda, senza compenso e con facoltà di delega a un funzionario di adeguata professionalità. Il commissario dovrà attivarsi su istanza di parte e provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge, con rimborso del contributo unificato. Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.