Soppressione dell’obbligo dichiarativo ICI quando il dato è già noto al Comune (Cass. civ. Sez. 5 n. 15011 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
A decorrere dall’anno 2007, l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI è soppresso dall’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223/2006, come modificato dall’art. 1, comma 174, della legge n. 296/2006. Tale soppressione opera tutte le volte in cui il dato imponibile da dichiarare sia già conoscibile dall’ente impositore attraverso le procedure telematiche. L’obbligo non sopravvive neppure quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta siano già stati acquisiti aliunde dal Comune, come nel caso del valore di mercato delle aree fabbricabili desumibile dall’atto di compravendita, poiché un obbligo in tal senso si tradurrebbe in un mero formalismo privo di contenuto. In materia di spese processuali, il criterio della soccombenza non si fraziona per fasi del giudizio ma va riferito all’esito finale della lite, potendo il giudice del rinvio legittimamente disporre la compensazione integrale delle spese.

Il Fatto

La controversia traeva origine da un avviso di accertamento emesso dal Comune per l’anno d’imposta 2009, relativo all’ICI su un’area considerata fabbricabile. La società contribuente aveva acquistato il terreno e il notaio rogante aveva trasmesso telematicamente il modello unico informatico all’Agenzia del territorio, senza che la società presentasse la dichiarazione ICI.

Dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello del Comune. I giudici regionali ritenevano che le modifiche normative, imponendo l’invio telematico del modello MUI da parte del notaio, avessero generato nella contribuente un legittimo affidamento circa il venir meno dell’obbligo dichiarativo. Il Comune ricorreva quindi per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla violazione degli artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223/2006. Il Collegio ha richiamato il dato normativo nella sua formulazione testuale: l’obbligo dichiarativo ICI risulta soppresso a decorrere dal 2007, con la sola eccezione dei casi in cui gli elementi rilevanti dipendano da atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche del modello unico informatico.

La Corte ha quindi valorizzato la ratio della soppressione, individuandola nella irrilevanza della dichiarazione quando il dato imponibile sia comunque conoscibile dal Comune tramite le procedure telematiche e le banche dati catastali. Tale principio è stato esteso anche alle ipotesi in cui il dato sia già a conoscenza dell’ente impositore, come nel caso del valore di mercato dei terreni edificabili, desumibile dall’atto di compravendita consultabile in Conservatoria e nell’Anagrafe tributaria.

I giudici di legittimità hanno condiviso l’orientamento per cui la presentazione della dichiarazione si rivela superflua quando la variazione del valore dipenda da un atto già noto all’ente locale, come quello di compravendita, o da una variazione urbanistica deliberata dal Comune medesimo. In tali ipotesi, un obbligo dichiarativo residuerebbe come un mero formalismo, senza alcuna utilità per l’ente impositore.

Quanto al terzo motivo, concernente la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione, la Corte ha ribadito che il criterio della soccombenza va applicato all’esito complessivo del processo, non alle singole fasi. Il giudice del rinvio, dovendo attenersi a tale principio, può legittimamente disporre la compensazione delle spese anche a favore della parte poi risultata complessivamente vittoriosa, valutando l’intero andamento della lite. Il ricorso è stato pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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