Silenzio della p.a. sull’accesso civico semplice e obbligo di provvedere espressamente (TAR Puglia n. 825 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013, il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza non integra una fattispecie di silenzio-rigetto. L’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33/2013 impone all’ente di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. L’inerzia costituisce pertanto silenzio-inadempimento, che legittima il ricorso al giudice amministrativo secondo il rito di cui all’art. 117 c.p.a.. Il presupposto soggettivo della richiesta non è soggetto a limitazioni e la pretesa non richiede specifici oneri motivazionali, essendo finalizzata al controllo diffuso sull’uso delle risorse pubbliche.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato il 20.12.2023 un’istanza di accesso civico semplice al Comune di Adelfia, chiedendo la pubblicazione dei dati e delle informazioni relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti nell’anno 2023, con indicazione del collegamento ipertestuale per la consultazione. L’amministrazione non ha riscontrato la richiesta nel termine di legge.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso, notificato il 31.1.2024, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’ente a provvedere. Il Comune non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 6.6.2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica anzitutto la richiesta come accesso civico semplice ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013, come modificato dall’art. 6 d.lgs. n. 87/2016. La norma attribuisce a chiunque il diritto di chiedere dati, informazioni e documenti per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, qualora non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
Il Tribunale sottolinea che tale pretesa conoscitiva non è subordinata ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non è soggetta a specifici oneri motivazionali. La finalità è il controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Quanto al silenzio, il Collegio lo qualifica come silenzio-inadempimento in base all’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33/2013, che impone la conclusione del procedimento con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Il Tribunale distingue nettamente questa disciplina da quella dell’accesso documentale: l’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990 prevede espressamente il silenzio-rigetto, mentre analoga previsione manca per l’accesso civico.
Il Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, a fronte del silenzio dell’amministrazione, non si realizza un silenzio significativo di segno negativo. L’inerzia obbliga il cittadino ad attivare il rito sul silenzio ex art. 117 c.p.a. e, in caso di successivo diniego espresso, il rito sull’accesso ex art. 116 c.p.a. (richiamate TAR Campania, Sez. VI, n. 4913/2018, TAR Campania, Sez. II, n. 2273/2024 e TAR Calabria, Sez. I, n. 924/2024).
Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, anche in ragione della mancata costituzione del Comune. Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere espressamente sull’istanza entro trenta giorni, senza scrutinare nel merito la fondatezza della pretesa per il divieto di ultrapetizione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.