Denunce del militare ai superiori e obbligo di comunicazione al comando (Cons. Stato n. 5226 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il militare che sporga denuncia per fatti attinenti al rapporto di servizio e potenzialmente incidenti sull’immagine, sul decoro e sul regolare funzionamento dell’Amministrazione di appartenenza è tenuto a darne sollecita comunicazione al proprio comando ai sensi dell’art. 748, comma 5, lett. b), del d.P.R. n. 90/2010. La disposizione tutela l’Amministrazione militare, non il dipendente coinvolto, e trova applicazione a prescindere dal contenuto della denuncia. La comunicazione non comprime il diritto di difesa né la libertà e la segretezza della corrispondenza, poiché la denuncia ha per sua natura destinazione pubblica. La tutela del segnalante di cui all’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, oggi sostituito dal d.lgs. n. 24/2023, non opera quando la segnalazione è volta a far valere un interesse di carattere personale o a contestare il rapporto di lavoro con i superiori gerarchici.
Il Fatto
Un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso una stazione territoriale, sporgeva due denunce presso la Questura per fatti attinenti al servizio, risalenti al luglio 2016 e all’aprile 2017, nei confronti di due superiori della propria linea gerarchica. Ometteva di informare il comando di appartenenza, che apprendeva l’esistenza delle iniziative in via incidentale e con grave ritardo.
Il Comandante di Compagnia irrogava la sanzione disciplinare di corpo di sette giorni di consegna, per violazione degli artt. 717 e 748, comma 5, lett. b), del d.P.R. n. 90/2010, in combinato disposto con l’art. 1355 del d.lgs. n. 66/2010 e con rilievo della recidiva. Il ricorso gerarchico veniva respinto. Il TAR Molise respingeva il ricorso introduttivo e dichiarava inammissibili i motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e conferma la legittimità della sanzione. Sul primo motivo, relativo alla pretesa tardività dell’azione disciplinare, il Consiglio di Stato condivide il ragionamento del TAR: il soggetto titolare della potestà disciplinare ha avuto piena conoscenza della vicenda solo nelle date del 18 e 26 maggio 2018, all’esito di accertamenti preliminari volti ad acquisire i fascicoli processuali. L’avvio del procedimento al 25 giugno 2018 e la sua conclusione al 10 dicembre 2018, scomputata la sospensione dal 20 luglio al 25 ottobre 2018, collocano la definizione entro il termine dei novanta giorni e, comunque, entro i sessanta giorni previsti dall’art. 1373 del d.lgs. n. 66/2010 a decorrere dall’annullamento in autotutela.
Sul secondo motivo, il Collegio ritiene che l’art. 748, comma 5, lett. b), del regolamento militare si riferisca a tutte le comunicazioni di eventi con riflessi sul servizio e sia posto a presidio dell’Amministrazione, non del dipendente. La denuncia sporta nei confronti di altri militari per condotte riconducibili ad adempimenti istituzionali, con indicazione del proprio grado e della propria appartenenza all’Arma, attiene al rapporto di servizio e a quello gerarchico. L’obbligo di comunicazione non lede alcun diritto del militare, che resta libero di denunciare.
Il terzo motivo, fondato sull’asserito contrasto con la disciplina di tutela del whistleblowing, è respinto su un duplice piano. In primo luogo, il segnalante ha agito per un interesse personale, inerente alla gestione del proprio rapporto di lavoro: conclusione confermata dal rilievo che entrambe le denunce sono state archiviate su richiesta del pubblico ministero, con esclusione dell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione. In secondo luogo, la nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 24/2023 esclude espressamente dal proprio ambito le contestazioni attinenti ai rapporti individuali di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Il quarto motivo è rigettato perché generico e perché la valutazione sulla gravità della sanzione ha natura ampiamente discrezionale, sindacabile solo per manifesti vizi di logicità o travisamento. Il Collegio esclude, inoltre, che tra i soggetti denunciati figurino i firmatari dei provvedimenti impugnati.
Quanto all’eccezione di legittimità costituzionale e alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, il Collegio le dichiara irrilevanti, poiché la questione investe l’interpretazione di norme interne e circostanze di fatto. Richiamati i criteri Cilfit e la sentenza della Grande Sezione del 6 ottobre 2021 in causa C-561/2019, esclude la sussistenza dell’obbligo di rinvio. Le censure CEDU sono disattese. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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