Obbligo di motivazione analitica sul diniego di agevolazioni per imprenditoria femminile (Cons. Stato n. 272 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso al Fondo a sostegno dell’imprenditoria femminile che azzera un criterio di valutazione tecnica esige una motivazione chiara e analitica dei dati previsionali offerti dall’impresa, non espressioni stereotipate. Il punteggio nullo su un sub criterio non è sindacabile come mero esercizio di discrezionalità tecnica quando il provvedimento non rende comprensibili le ragioni del giudizio negativo sugli elementi concretamente prodotti. Il limite di spese ammissibili fissato dal d.m. 30 settembre 2021 attiene alle sole somme oggetto della domanda di agevolazione e non alle risorse ulteriori che l’impresa abbia impiegato di tasca propria. In sede di riedizione del potere, l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria, ai sensi dell’art. 10-bis, comma 1, legge n. 241/1990. Il giudice amministrativo annulla il diniego e impone la rivalutazione della domanda.
Il Fatto
La società ha presentato domanda di accesso al Fondo a sostegno dell’imprenditoria femminile, gestito da Invitalia, per un importo di € 400.000,00 destinato a un progetto di bar, pasticceria e ristorante. Con preavviso del 10 agosto 2023 l’Agenzia ha comunicato che la domanda aveva conseguito un punteggio di 10 punti, inferiore alla soglia di 21, e che comunque i criteri “b.1”, “c.1”, “d.1”, “d.2” e “d.3” erano stati valutati con zero punti, ciò che costituiva di per sé motivo ostativo.
Le osservazioni della società non hanno superato i rilievi e con deliberazione del 5 ottobre 2023 Invitalia ha rigettato l’istanza, confermando il punteggio nullo sui criteri “d.1” e “d.3”. La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Sardegna, che ha respinto il ricorso ritenendo le valutazioni espressione di discrezionalità tecnica e dichiarando assorbita la censura sul criterio “d.1”. Di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che il provvedimento di diniego non contiene una motivazione sufficiente a giustificare il punteggio pari a zero. Sul criterio “d.3”, la società aveva indicato nel paragrafo E.6 della domanda, anche mediante tabella, i prodotti e servizi, i prezzi di vendita e una stima delle quantità vendute nei primi tre anni, calcolata su basi prudenziali desunte dalla capacità produttiva di altri punti vendita del medesimo gruppo e dalla localizzazione del nuovo esercizio.
Il provvedimento non rende comprensibili le ragioni per cui tali dati previsionali non fossero «utili a supportare» il calcolo del fatturato, al punto da non raggiungere la soglia di ammissibilità. I criteri sottostanti le ipotesi di redditività non appaiono privi di specificità, perché basati su dati rilevati in concreto da altri locali del gruppo, soggetto con comprovata esperienza nel settore. Gli elementi addotti richiedevano, per trasparenza, una confutazione chiara e analitica e non l’uso di espressioni stereotipate.
Passando al criterio “d.1”, il Collegio ravvisa un ulteriore deficit motivazionale. L’istante aveva indicato costi ammissibili per € 400.000,00, di cui € 316.000,00 per immobilizzazioni materiali ed € 84.000,00 per il personale, senza mai chiedere la copertura di ulteriori costi. Il verbale del colloquio di valutazione, mai sottoscritto dal legale rappresentante, non può assumere il valore di modifica della domanda. La società aveva solo informato i verificatori di aver affrontato con risorse proprie spese superiori, dovute all’aumento dei prezzi tra predisposizione e attuazione del progetto, senza chiederne l’ammissione.
L’art. 12, comma 2, lettera b), d.m. 30 settembre 2021 impone spese ammissibili non superiori a € 400.000,00 al netto d’IVA. Tuttavia il d.d. 30 marzo 2022 non esclude in radice progetti per cui sia divenuto necessario impiegare risorse ulteriori: il criterio “d.2”, sulla copertura del fabbisogno aggiuntivo, implica logicamente che l’impresa possa sostenere costi ulteriori a proprio carico. L’inammissibilità di talune voci non vieta al privato di sostenerle.
L’appello è pertanto fondato. In via conformativa, Invitalia deve rivalutare la domanda nel rispetto dell’art. 10-bis, comma 1, legge n. 241/1990, non potendo addurre per la prima volta motivi ostativi già emersi dall’istruttoria, anche in relazione ai sub criteri “b.1”, “c.1” e “d.2”. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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