Verifica di anomalia e sindacato sui punteggi tecnici nelle gare pubbliche (TAR Lombardia n. 1886 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella verifica di congruità dell’offerta, quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia e questa sia impugnata dall’operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione amministrativa. La verifica dei costi della manodopera non è autonoma, ma è ricompresa nella valutazione globale e sintetica dell’offerta nel suo complesso, espressione di apprezzamento tecnico-discrezionale sindacabile solo per manifesta e macroscopica irragionevolezza. Nella attribuzione dei punteggi tecnici con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il sindacato giurisdizionale è circoscritto ai soli casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o palese travisamento dei fatti, non essendo consentito al giudice amministrativo un sindacato sostitutivo delle valutazioni di parte.
Il Fatto
Una società, seconda classificata nel primo lotto di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza e prevenzione incendi occorrente a una azienda sanitaria, ha impugnato la determinazione di aggiudicazione del lotto alla controinteressata, articolando censure sulla valutazione di congruità dell’offerta e sull’attribuzione dei punteggi tecnici. La ricorrente ha altresì proposto istanza di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., parzialmente accolta, e ha poi integrato i motivi con un ricorso per motivi aggiunti. Ha domandato inoltre il risarcimento del danno in forma specifica, con subentro nel contratto, o in subordine per equivalente. L’istanza cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le censure sulla verifica di anomalia. Richiamata la giurisprudenza consolidata, il Tribunale ribadisce che la verifica di congruità dei costi della manodopera non è autonoma, ma riconducibile alla valutazione globale dell’offerta, quest’ultima espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale insindacabile salvo manifesta e macroscopica erroneità. Nel caso concreto la ricorrente ha rilevato uno scostamento tra il costo orario indicato nelle giustificazioni e quello riportato dal consulente del RUP, senza però dedurre le conseguenze di tale discrasia sulla congruità complessiva.
Quanto alla sottostima degli oneri della sicurezza aziendale, delle spese di formazione e dei costi per ammortamenti, il Collegio osserva che essa non è stata supportata da alcuna prova idonea a dimostrare la manifesta illogicità delle valutazioni del RUP, che ha valorizzato le economie di scala e la struttura organizzativa dell’aggiudicataria.
Il Tribunale esclude poi il contrasto con la clausola sociale e con il capitolato. L’inquadramento del personale nel livello G del CCNL di settore e il ricorso all’apprendistato non si pongono in conflitto con l’impegno a impiegare personale esperto: inquadramento ed esperienza costituiscono profili distinti non sovrapponibili, potendo l’esperienza essere maturata presso altra azienda. La clausola sociale, inoltre, non obbliga l’aggiudicatario ad assumere tutto il personale dell’appaltatore uscente né ad applicare le medesime condizioni contrattuali, dovendosi bilanciare la libertà di iniziativa economica e il diritto al lavoro. Non risultano provate le conseguenze sul monte ore per la previsione di un numero superiore di operatori.
Le censure sulle indennità di turno e di reperibilità sono parimenti infondate: il solo richiamo a un piano di rotazione dei turni non palesa la necessità di applicazione generalizzata dell’indennità di turno, mentre la quantificazione della reperibilità fa riferimento a un contratto non applicabile al caso di specie.
Sui punteggi tecnici, il Collegio dichiara inammissibili le censure che contestano il merito delle valutazioni, in assenza di elementi di manifesta illogicità o travisamento, ribadendo il limite del sindacato giurisdizionale. Nel merito, le valutazioni risultano adeguatamente motivate e l’identità dei giudizi per entrambi i lotti non è illogica, attenendo i criteri alle caratteristiche dell’operatore. Il ricorso è respinto, con rigetto delle domande di inefficacia e subentro e condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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