Estinzione per risarcimento e riqualificazione del reato in appello (Cass. pen. Sez. 2 n. 19328 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile l’impugnazione con cui la parte persegue la sola esattezza teorica della pronuncia, senza un concreto interesse giuridico, come nel caso di eccezione di incompetenza sollevata rispetto a un reato poi escluso su richiesta della stessa difesa. La nullità per omessa citazione della persona offesa non può essere eccepita dall’imputato, carente di interesse, e la richiesta di rinnovazione istruttoria finalizzata a sondare la volontà del querelante di rimettere la querela non rientra nei casi di cui all’art. 603 cod. proc. pen. La causa di estinzione ex art. 162-ter cod. pen. può trovare applicazione anche quando la procedibilità a querela sopravvenga per effetto di riqualificazione del fatto, ma l’imputato, avuta conoscenza della sopravvenuta procedibilità, ha l’onere di effettuare il risarcimento o l’offerta reale prima della decisione, ponendo il giudice in condizione di valutarne la congruità.
Il Fatto
Il Tribunale di Bergamo aveva condannato l’imputato per tre episodi di ricettazione, per avere ricevuto sulla propria poste-pay bonifici provento di reati informatici commessi da un coimputato. La Corte di appello di Brescia, su richiesta della stessa difesa, aveva riqualificato i fatti in concorso nei reati presupposti, procedibili a querela, rideterminando la pena.
L’imputato ricorreva per cassazione deducendo la violazione delle regole sulla competenza territoriale, l’omessa citazione della persona offesa, il mancato rinnovo dell’istruttoria e il rigetto della richiesta di applicazione dell’art. 162-ter cod. pen., non essendo stato messo in condizione di estinguere i reati risarcendo il danno dopo la riqualificazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: la Corte territoriale, su istanza della difesa, aveva escluso la ricettazione, reato rispetto al quale l’eccezione di incompetenza era stata sollevata, ritenendo l’imputato concorrente nei reati presupposti, per i quali la competenza del giudice distrettuale era pacifica. La giurisprudenza di legittimità esclude che possa trovare ingresso un’impugnazione volta alla sola esattezza teorica della pronuncia.
Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile. La nullità per omessa citazione della persona offesa è eccepibile solo da quest’ultima, non dall’imputato, che non ha interesse all’osservanza della disciplina violata; nel caso di specie, inoltre, la dedotta mancata citazione del nuovo rappresentante legale della persona giuridica querelante non era stata documentata, pur gravando sul ricorrente l’onere di autosufficienza del ricorso. Quanto alla richiesta di rinnovazione istruttoria per saggiare l’eventuale remissione di querela, la Corte ha precisato che tale facoltà non è prevista dall’art. 603 cod. proc. pen., mentre l’obbligo di verifica della disponibilità alla remissione sussiste solo per il giudice dell’udienza predibattimentale di primo grado ai sensi dell’art. 554-bis, comma 4, cod. proc. pen.
Il terzo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’estinzione ex art. 162-ter cod. pen. è invocabile anche quando il fatto divenga procedibile a querela per mutamento normativo o per riqualificazione, ma ha precisato che in tali ipotesi l’imputato, dopo aver appreso della sopravvenuta procedibilità, ha l’obbligo di effettuare il risarcimento o l’offerta reale ex art. 1208 cod. civ., eventualmente chiedendo un termine, al fine di consentire al giudice la valutazione di serietà e congruità.
Nel caso concreto, la riqualificazione era intervenuta solo con la sentenza di appello: l’unica strada percorribile era che l’imputato risarcisse o formalizzasse un’offerta prima della decisione, ma ciò non era avvenuto, né era stata chiesta la concessione di un termine. La motivazione della sentenza impugnata è risultata quindi giuridicamente corretta. Infine, la rilevabilità in sede di legittimità della causa estintiva postula che la condotta riparatoria sia intervenuta nel termine di legge e che il giudice di merito abbia valutato la congruità della somma, condizioni non ricorrenti nella fattispecie. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1208 c.c. – Requisiti per la validità dell'offerta
- Art. 162-ter c.p. – Estinzione del reato per condotte riparatorie
- Art. 554-bis c.p.p. – Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale