Inammissibile il ricorso generico: prescrizione, occultamento contabile e tenuità (Cass. pen. Sez. 3 n. 35619 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità estrinseca, il motivo d’impugnazione che non si confronti puntualmente con le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Il requisito è ora codificato dall’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150/2022, ma era già immanente nel sistema. Nella specie il motivo ripropositivo è inammissibile per genericità intrinseca ed estrinseca e la doglianza sulla prescrizione è manifestamente infondata, essendo il relativo termine non ancora decorso. La valutazione sulla particolare tenuità dell’offesa ex art. 131-bis cod. pen. esige una considerazione concreta di tutte le peculiarità della fattispecie, non limitata all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto.
Il Fatto
La sentenza di appello del 27 ottobre 2025 ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Agrigento per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, con pena di un anno e sei mesi di reclusione, pene accessorie, pubblicazione della sentenza e sospensione condizionale subordinata a prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per sei mesi.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, deducendo l’intervenuta prescrizione, l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, l’erroneo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessiva durata del lavoro di pubblica utilità rispetto all’età avanzata e alle condizioni di salute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile nella sua interezza. Quanto al primo motivo, osserva che la novella dell’art. 2 legge n. 148/2011 ha elevato di un terzo il termine di prescrizione dei delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 d.lgs. n. 74/2000 per i fatti successivi al 17 settembre 2011. Il termine lungo, per il reato contestato, risulta fissato al 14 ottobre 2026, dunque non ancora consumato. Il motivo è pertanto manifestamente infondato.
Sul secondo motivo, la Corte rileva che la censura non si confronta con la motivazione del giudice di appello, già candidandosi all’inammissibilità per genericità estrinseca. L’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. codifica il requisito di puntuale enunciazione dei rilievi critici, principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli. Nel merito, il rinvenimento di una copia della fattura presso il terzo destinatario consente di desumere che il mancato rinvenimento dell’altra presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o occultamento, secondo il principio espresso da Sez. 3 n. 41683 del 02/03/2018 e Sez. 3 n. 3729 del 22/10/2024. La Corte valorizza inoltre il principio di vicinanza della prova, spettando all’imputato allegare concreti elementi contrari.
Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato. Richiamato il percorso argomentativo della Corte di appello, il Collegio ricostruisce l’art. 131-bis cod. pen., che richiede congiuntamente la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. La norma persegue finalità di proporzione ed extrema ratio, mirando a espungere dal circuito penale fatti marginali, secondo Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, e Sez. U. n. 24990 del 30/01/2020, Dabo. La condotta ha però riguardato l’intera contabilità di un quadriennio, qualificandosi come strategia sistematica.
Il quarto motivo è parimenti inammissibile: il diniego delle attenuanti generiche è motivato con il richiamo alla gravità del fatto, alla mancata collaborazione e alla presenza di precedenti penali. Il quinto motivo è infine respinto, risultando la durata del lavoro di pubblica utilità congrua e contenuta nel massimo edittale, con argomentazioni immuni da vizi logici.
Nota della Redazione
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