Allineamento del muro di sostegno e titolo edilizio dalla SCIA (TAR Lombardia n. 1074 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione per opere eseguite in parziale difformità dall’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 deve essere annullata quando l’intervento contestato risulti assentito da un idoneo titolo edilizio. In particolare, la SCIA in variante costituisce titolo sufficiente a coprire la sopraelevazione di un muro di sostegno ove la maggiore altezza sia rappresentata negli elaborati progettuali, ancorché non espressamente quotata, purché desumibile dalle tavole in scala. Quanto alle distanze dalle strade, la disposizione delle NTA che consente l’allineamento ai fabbricati esistenti nelle zone del tessuto urbano consolidato si applica anche al muro che delimita la proprietà e sostiene il giardino pertinenziale, purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare. Gli atti endoprocedimentali del procedimento repressivo dell’abuso edilizio non sono autonomamente lesivi e la clausola di impugnabilità in essi contenuta, in difetto dei presupposti processuali, regredisce a mera clausola di stile.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile residenziale, inserito nell’Ambito del tessuto consolidato, aveva eseguito un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, assentito da permesso di costruire e successiva SCIA in variante. L’intervento comprendeva il livellamento del terreno e la sopraelevazione di circa 60 cm del muro perimetrale esterno.
A seguito dell’esposto di un confinante, il Comune aveva contestato la sopraelevazione di una porzione del muro prospiciente la via pubblica, qualificandolo come nuovo muro di sostegno realizzato in difformità dai titoli edilizi, per assenza di indicazioni progettuali sull’altezza e in violazione delle distanze dalle strade. Il Comune aveva quindi emesso l’ordinanza di demolizione, avverso la quale il ricorrente proponeva ricorso, deducendo l’erronea applicazione della norma del PGT e l’esistenza di un valido titolo edilizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso l’eccezione di tardività del ricorso, osservando che il verbale di sopralluogo, le comunicazioni di difformità e l’avvio del procedimento costituiscono atti endoprocedimentali, privi di autonoma lesività, in quanto non producono effetti giuridici negativi fino all’adozione dell’ordinanza di demolizione. La clausola di impugnabilità in essi contenuta non può trasformarli in provvedimenti autonomamente impugnabili, regredendo a clausola di stile in difetto dei presupposti processuali.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’art. 8.18 delle NTA del PGT consente, nelle zone del tessuto urbano consolidato, l’allineamento ai fabbricati esistenti purché non vi sia pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare. Nel caso di specie, la condizione dell’allineamento era rispettata, essendo il muro contestato collocato nella medesima posizione del preesistente e in linea con i muri di recinzione degli altri fabbricati della zona. Il Tribunale ha ritenuto ragionevole interpretare la norma nel senso che la tutela dell’allineamento si riferisca alla costruzione nel suo complesso e al muro che delimita la proprietà e sostiene il giardino pertinenziale.
Quanto al rischio per la circolazione veicolare, il TAR ha osservato che, pur essendo stato affermato nell’esposto del confinante, non era mai stato concretamente accertato dall’amministrazione, tanto più che la documentazione allegata all’esposto mostrava la presenza di uno spazio verde tra il muro e il passo carrabile, elemento di discontinuità che attenuava i problemi di visibilità.
In relazione alla contestata assenza di titolo edilizio, il Collegio ha rilevato che la relazione tecnica allegata alla SCIA in variante precisava che i muri perimetrali sarebbero stati adeguati alla nuova costruzione alzando il contenimento della terra, e che le tavole progettuali rappresentavano il muro con la maggiore altezza e la nuova conformazione del giardino. Sebbene mancasse l’indicazione numerica dell’altezza, la stessa era desumibile dalle tavole in scala 1:100, sicché l’ordinanza impugnata non poteva affermare che il muro fosse stato realizzato in assenza di idoneo titolo edilizio.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza di demolizione, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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