Obbligo di piretrina in viticoltura biologica e sindacato sul merito tecnico (TAR Trentino-Alto Adige n. 299 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le misure fitosanitarie adottate dal Servizio fitosanitario provinciale per contrastare la flavescenza dorata della vite e il suo vettore rientrano nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Il giudice amministrativo può sindacarle solo per palese contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti o difetto di motivazione. La comparazione tra i principi attivi disponibili in agricoltura biologica non spetta all’autorità provinciale, ma alla sede europea di autorizzazione, che valuta efficacia, sicurezza e effetti sui nützlinge. La prescrizione dell’uso della piretrina è necessaria, idonea e proporzionata quando il quadro epidemiologico dimostri l’insufficienza delle alternative e l’obiettivo perseguito resti l’eradicazione dell’organismo da quarantena.

Il Fatto

Un gruppo di imprese vitivinicole a conduzione biologica impugna il decreto del Servizio fitosanitario provinciale n. 8425/2024, che impone in tutto il territorio provinciale la lotta obbligatoria contro il vettore della flavescenza dorata. La censura investe in particolare il punto 1.1 dell’allegato, che per il solo biologico prescrive almeno tre trattamenti, di cui due con un prodotto a base di piretrina.

I ricorrenti deducono violazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 19/2021, dell’art. 2 della legge provinciale n. 8/2016, del principio di proporzionalità, eccesso di potere per erronea valutazione del rischio fitosanitario e difetto di motivazione. Chiedono l’annullamento in parte qua e, in via istruttoria, una verificazione o una consulenza tecnica. La Provincia resiste e chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità. L’obbligo di lotta esteso a tutti i vigneti era già contenuto nei decreti n. 2546/2024 e n. 7507/2023, non impugnati: su quel profilo il ricorso è inammissibile per mancata impugnazione. Resta invece ammissibile la censura sull’uso imposto della piretrina, introdotto solo con il provvedimento gravato.

Nel merito, la scelta del mezzo più efficace di lotta costituisce valutazione tecnico-qualitativa e ricade nel merito tecnico dell’amministrazione. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 359/2021; Sez. VI, n. 6753/2019; Sez. V, n. 173/2019; TAR Bolzano n. 131/2023), il TAR ribadisce che il sindacato è limitato a contraddittorietà manifesta, illogicità, errore di fatto o motivazione insufficiente.

Il quadro normativo europeo e interno conferma la sussistenza di uno stato di emergenza fitosanitaria. Il fitoplasma è inserito tra gli organismi da quarantena dell’Unione; l’art. 17 del regolamento (UE) 2016/2031 impone l’adozione immediata delle misure necessarie all’eradicazione. La disposizione n. 4 del 22.6.2023 del Servizio fitosanitario centrale autorizza espressamente trattamenti obbligatori anche fuori dalle zone delimitate, in presenza di elevato rischio di diffusione.

La motivazione del decreto è adeguata: enuncia il quadro giuridico, i dati di monitoraggio e la crescita dei casi, passati da 1 nel 2016 a 107 nel 2023, con incrementi percentuali di catture nelle zone biologiche rispetto a quelle integrate. Gli studi richiamati — EFSA, Università di Verona e di Padova — attribuiscono alla piretrina un’efficacia fino al 90%, contro il 7-30% di Beauveria bassiana e il 45-60% di caolino e azadiractina. La comparazione tra effetti sui nützlinge è stata già svolta in sede europea di autorizzazione e non è riproponibile davanti al giudice amministrativo.

Il TAR respinge anche la censura sul mancato rispetto dei principi di risk management dell’allegato II: si tratta di criteri rivolti al legislatore unionista e agli Stati nell’attuazione, non di precetti direttamente vincolanti per l’attività del servizio provinciale. La richiesta di verificazione è dichiarata inammissibile per il suo carattere esplorativo. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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