Sospensione autorizzazione comunità alloggio e barriere architettoniche (TAR Sicilia n. 137 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione dell’autorizzazione al funzionamento di una comunità alloggio socio-assistenziale, il provvedimento non è illegittimo per la sola mancata indicazione di un termine finale espresso, quando la durata della misura risulti circoscritta al tempo strettamente necessario all’acquisizione dei pareri favorevoli e all’adeguamento della struttura. I presupposti di gravi difetti di funzionamento e di rilevante pregiudizio per gli utenti, richiesti dall’art. 29, comma 2, della L.R. n. 22/1986, possono essere desunti da una dettagliata relazione di ispezione e dalla mancata eliminazione delle criticità nel termine assegnato. In presenza di un provvedimento plurimotivato, ciascuna ragione giustificatrice autonoma è idonea a sorreggere l’atto: è sufficiente che una sola resista al vaglio giurisdizionale perché il ricorso venga respinto, restando assorbito l’esame delle ulteriori censure. Il requisito di accessibilità impone una fruizione piena, stabile e autonoma degli spazi, non un accesso meramente formale.

Il Fatto

La cooperativa ricorrente gestisce una comunità alloggio per minori nel Comune di Palagonia. In seguito a un’ispezione dei Carabinieri su incarico della Procura presso il Tribunale per i Minorenni, sono state riscontrate criticità strutturali e organizzative, con richiesta all’Assessorato regionale di valutare la cancellazione dall’albo regionale.

Acquisiti i pareri sfavorevoli del Comune e dell’ASP, l’Amministrazione ha diffidato la cooperativa ad eliminare le criticità entro trenta giorni. Non completati gli adempimenti, con decreto dirigenziale n. 1489 del 7 giugno 2024 ha sospeso l’autorizzazione e l’iscrizione all’albo regionale ex art. 26 della L.R. n. 22/1986, in attesa dei pareri positivi. Il Comune ha poi attestato il possesso dei requisiti, mentre l’ASP, con nota del 17 luglio 2024, ha confermato il parere contrario. La cooperativa ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, muovendo dal primo motivo, con cui si contestava l’omessa indicazione di un termine di efficacia della sospensione. Il provvedimento, pur senza una data di scadenza precisa, aveva vincolato la durata al periodo necessario ad acquisire i pareri del Comune e dell’ASP. Si tratta dunque di una misura temporanea riferita al tempo occorrente all’adeguamento.

Quanto ai presupposti, l’art. 29, comma 2, della L.R. n. 22/1986 consente la sospensione in presenza di accertati gravi difetti di funzionamento o violazioni di legge con rilevante pregiudizio per gli utenti. L’Amministrazione ha fondato il provvedimento sulla relazione della Procura e sul verbale di ispezione, nonché sulla mancata eliminazione delle carenze nel termine. Il provvedimento risulta pertanto adeguatamente motivato e proporzionato.

Il secondo motivo, relativo al parere negativo dell’ASP, è stato parimenti disatteso. Il parere si fonda su una pluralità di ragioni autonome: mancato inserimento nel contesto abitativo, barriere architettoniche e difformità igienico-sanitarie. Opera quindi il principio dell’atto plurimotivato: è sufficiente che una sola ragione regga al vaglio giurisdizionale perché l’atto resti immune dalle censure.

La motivazione sulle barriere architettoniche è stata ritenuta di per sé idonea. Il D.P.Reg. del 29 giugno 1988, all’art. 10, impone per le comunità alloggio il rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere, ribadito dall’atto di indirizzo assessoriale del 2010 e dal D.M. n. 236 del 1989, che definisce l’accessibilità come fruizione piena e autonoma degli spazi.

L’immobile si articola su tre livelli senza ascensore, con zona giorno e zona notte non comunicanti. Il dispositivo ausiliario installato, per le sue caratteristiche di presidio mobile con assistenza continua di terzi, non garantisce un uso autonomo e stabile. La valutazione tecnico-discrezionale dell’ASP non è quindi affetta da vizi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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