Revoca dei nulla osta per insufficienza reddituale parametrata alle istanze presentate (Cons. Stato n. 3511 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di ingresso dei lavoratori stranieri il requisito reddituale del datore di lavoro si accerta parametrando il fatturato al numero delle istanze di nulla osta presentate, secondo le indicazioni della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La verifica di congruità del reddito rispetto agli obblighi retributivi e contributivi, anche in ragione del personale già in forza, costituisce presupposto indefettibile della definizione positiva della procedura. Il difetto di reddito adeguato integra legittimo motivo di revoca del nulla osta e del visto d’ingresso, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022. Il parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, reso nel contesto dell’art. 3 del d.l. n. 145 del 2024, ha carattere assorbente rispetto alle determinazioni dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale esercente due minimarket ha impugnato con tre ricorsi i provvedimenti con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura ha revocato i nulla osta all’ingresso di lavoratori stranieri rilasciati su sue domande. Le revoche, adottate il 22 gennaio 2025, si fondavano sul parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che dalla banca dati dell’Agenzia delle Entrate aveva rilevato l’assenza di redditi congrui a sostenere gli obblighi retributivi e contributivi delle assunzioni, considerato anche il personale già dipendente.
Il TAR, riuniti i ricorsi, li ha respinti: la notifica digitale della revoca era regolare; la comunicazione di avvio non era dovuta, non applicandosi la procedura semplificata al Paese di provenienza, ricompreso tra quelli a rischio ex art. 3 del d.l. n. 145 del 2024; i nulla osta, sospesi in attesa di conferma, erano stati revocati per insufficienza del requisito reddituale. L’appellante ha contestato essenzialmente il capo sulla congruità del reddito.
La Motivazione della Corte
L’appello si concentra sul computo del reddito: secondo l’appellante la verifica avrebbe dovuto considerare fatturato e volume d’affari degli anni 2022 e 2023 e non sommare il limite minimo per ciascun lavoratore. La Sezione respinge la tesi.
Il Collegio muove dal carattere assorbente del parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, reso ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 145 del 2024, che subordina il rilascio del nulla osta alla verifica dei requisiti e delle procedure di cui all’art. 24-bis. I provvedimenti di revoca trovano fondamento proprio in quel parere, che ha evidenziato l’insufficienza di un reddito congruo a garantire i costi delle assunzioni, in considerazione anche del personale già in forza.
Quanto alla misura del requisito, l’art. 3 del D.M. 27 maggio 2020 fissa il reddito minimo in 30.000,00 euro annui, da risultare dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente all’anno della domanda. Sul piano probatorio l’appellante ha prodotto solo documentazione dell’Agenzia delle Entrate su locazioni e immobili, modelli IVA e un certificato camerale, senza bilanci fiscali né dichiarazioni dei redditi per gli anni di riferimento: il possesso del requisito non è dunque dimostrato secondo la normativa.
Anche volendo considerare i soli modelli IVA, le 33 domande di nulla osta presentate nel Decreto Flussi 2024 assumono rilievo decisivo: il volume d’affari 2023 non consentiva di ritenere soddisfatto il requisito. La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 5 luglio 2022 chiarisce infatti che il requisito reddituale va considerato con riferimento al fatturato parametrato al numero di istanze presentate.
Il Collegio ribadisce che la titolarità del reddito necessario è presupposto indefettibile della procedura, perché dimostra l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di chi si afferma datore di lavoro. Ne deriva che il difetto di reddito adeguato costituisce legittimo motivo di revoca, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. III, n. 9631 del 2025. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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